Roma, 13 novembre 2024 – Nessun collasso dell’applicativo per il processo penale telematico creato dal Ministero della Giustizia che secondo il report della Dgsia funziona regolarmente. Tra il 1° settembre 2024 e il 31 ottobre 2024 risultano aperti dagli utenti degli uffici giudiziari italiani un totale di 785 ticket di II livello, di questi sono soltanto 5 i ticket aperti con un oggetto basato sulla “instabilità” del sistema, che sarebbe stata riscontrata durante la redazione di provvedimenti tramite il wizard di Word Online.
L’applicazione contiene, inoltre, un completo elenco di modelli di provvedimenti a disposizione dei magistrati che possono caricare autonomamente su APP il proprio provvedimento, redatto in base al modello creato personalmente, e depositarlo telematicamente come prevede la legge.
Come spiega una nota del ministero, il provvedimento redatto dal PM non dipende da una validazione della segreteria del PM, come erroneamente riportato da alcuni organi di stampa, ma in base al Codice di procedura penale è la segreteria del PM che consente il “deposito” dell’atto nel sistema informatico.
Non risponde al vero, inoltre, secondo la nota del Ministero, che il sistema dell’accettazione automatica dei depositi degli avvocati – prevista dalla legge – non verifichi la “coerenza” dell’atto e riceva atti processuali destinati ad altro ufficio giudiziario. È sufficiente ricordare che il difensore ha diritto di depositare nel fascicolo informatico tutti gli atti processuali che ritiene necessari per esercitare il suo diritto di difesa e sarà poi solo il magistrato a decidere, nel contraddittorio tra le parti, se il deposito è inammissibile.
Si precisa, infine, conclude la nota ministeriale, che il sistema informatico non iscrive affatto automaticamente un procedimento penale a seguito della semplice denuncia depositata dall’avvocato. L’applicativo APP assicura solo l’accettazione automatica della denuncia trasmessa telematicamente nei sistemi giustizia; spetta poi esclusivamente al PM decidere se iscrivere un nuovo procedimento penale e a carico di chi, come prescritto dall’art. 335 c.p.p.
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