Quando un medico è costretto a lavorare oltre i limiti previsti dalla normativa europea, chi deve rispondere della violazione? Lo Stato, per aver introdotto disposizioni non conformi alle tutele comunitarie, oppure l’azienda sanitaria, per aver organizzato concretamente il lavoro senza rispettare i limiti di orario e i periodi di riposo?
A questa domanda hanno risposto le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 28296, depositata il 3 novembre 2026, pronunciandosi sul ricorso di alcuni medici del Servizio sanitario nazionale che chiedevano il risarcimento dei danni per le condizioni lavorative alle quali erano stati sottoposti tra il 2008 e il 2015. La vicenda riguarda il rapporto tra la disciplina italiana e la direttiva europea 2003/88/CE, che stabilisce garanzie fondamentali in materia di organizzazione dell’orario di lavoro, durata massima della prestazione settimanale e riposo giornaliero.
Il nodo giuridico nasce da alcune disposizioni introdotte nel 2007 e nel 2008, che avevano escluso il personale sanitario e determinate categorie della dirigenza del Servizio sanitario nazionale dall’applicazione di specifiche tutele previste dal decreto legislativo n. 66 del 2003. Un regime derogatorio rimasto in vigore fino all’intervento della legge n. 161 del 2014. Le Sezioni Unite hanno stabilito che quelle disposizioni non integravano una violazione grave e manifesta del diritto dell’Unione, requisito necessario per far sorgere la responsabilità risarcitoria dello Stato.
A orientare la decisione sono stati diversi elementi: la complessità della disciplina europea, che ammette alcune deroghe per particolari attività e servizi, le caratteristiche dell’organizzazione della dirigenza medica e la possibilità di interpretare la normativa e la contrattazione collettiva in modo compatibile con i principi europei. Per questa ragione, la Corte ha respinto i ricorsi dei medici, escludendo il presupposto necessario per ottenere il risarcimento direttamente dallo Stato.
La decisione, tuttavia, non significa che i medici possano essere sottoposti a orari illimitati o che le aziende sanitarie siano esonerate da ogni responsabilità. Le Sezioni Unite precisano infatti che resta possibile agire nei confronti del datore di lavoro quando si verifichi un concreto superamento dei limiti legali o contrattuali dell’orario oppure quando non vengano garantiti i periodi di riposo dovuti. È una distinzione importante: una cosa è chiedere allo Stato di risarcire per una scelta legislativa che non raggiunge la soglia della violazione grave e manifesta del diritto europeo; altra cosa è contestare all’azienda sanitaria una gestione del rapporto di lavoro che abbia effettivamente compromesso il diritto al riposo e alla tutela della salute.
La pronuncia offre così un’indicazione rilevante per il contenzioso in materia di lavoro sanitario: non basta richiamare il contrasto tra una vecchia norma nazionale e la disciplina europea, ma occorre individuare correttamente il soggetto responsabile e il fondamento della domanda risarcitoria. Perché, anche quando lo Stato non è chiamato a pagare, il diritto del medico a non lavorare senza limiti resta una questione aperta.
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