Quando va presentata l’istanza di liquidazione del compenso dell’avvocato nel gratuito patrocinio?
Esiste un termine preciso oltre il quale decade il diritto di presentare l’istanza?
RIGETTATA L’ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO DELL’AVVOCATO
la Corte d’Appello rigetta la richiesta di liquidazione del compenso presentata da un avvocato per l’attività di difensore svolta a favore di un’azienda in fallimento ammessa al gratuito patrocinio.
La Corte fonda la sua decisione su una sua interpretazione dell’art. 83 comma 3 bis del DPR n. 115/200 che stabilisce che l’emissione del decreto di pagamento avviene contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la richiesta. Nel caso in questione, la richiesta è stata presentata successivamente, quando ormai il giudice aveva perso la potestas iudicanti.
L’AVVOCATO DELLA PARTE AMMESSA AL GRATUITO PATROCINIO NON È L’AUSILIARIO
L’avvocato ricorre in Cassazione ritenendo errata l’interpretazione data dalla Corte d’Appello.
L’art. 83 infatti non fissa un termine preciso per la presentazione dell’istanza di liquidazione del compenso dell’avvocato difensore nel gratuito patrocinio, come avviene per il compenso dell’ausiliario che ha 100 giorni a sua disposizione dal compimento delle operazioni.
La Cassazione accoglie il ricorso, e con la sentenza n. 19733/2020 evidenzia che «l’art.83 per il quale il decreto di pagamento deve essere emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento ha lo scopo di raccomandare la sollecita definizione delle procedure di liquidazione del compenso del difensore, senza tuttavia imporre alcuna decadenza a carico del professionista».
Dunque, «nel patrocinio a spese dello Stato non è prevista alcuna decadenza per l’avvocato che depositi l’istanza di liquidazione dei compensi in un momento successivo alla pronuncia».
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