Il diritto alla cancellazione dei dati personali appartenenti alle persone fisiche, meglio noto come diritto all’oblio, è stato positivizzato con l’introduzione dell’art. 17 del Regolamento europeo 16/679, in tema di Protezione dei dati personali.
La norma prevede che l’interessato ha diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali riguardanti la propria persona se sussiste almeno uno dei seguenti requisiti:
– i dati personali non sono più necessari per le finalità per i quali sono stati raccolti;
– l’interessato ha revocato il consenso prestato;
– vi è stata opposizione al trattamento e non sussistono motivi legittimi per effettuarlo;
– il trattamento dei dati è illegittimo;
– è stato effettuato il trattamento dei dati di soggetti minori in relazione all’offerta diretta di servizi di informazione.
In questi casi il Titolare del Trattamento ha l’obbligo di cancellare i dati trattati e di procedere anche all’eliminazione di ogni link, copia o riproduzione degli stessi.
Limitazioni all’esercizio del diritto all’oblio
Il diritto alla cancellazione deve tuttavia essere posto in bilanciamento con alcune necessità pubbliche specifiche quali:
– il diritto all’informazione e alla libertà di espressione,
– la necessità di divulgazione dei dati per interesse pubblico nel settore sanitario,
– l’archiviazione nell’interesse pubblico di ricerca scientifica, storica o a fini statistici,
– l’accertamento di un diritto e/o la difesa in ambito giudiziario.
In tutte queste ipotesi la tutela della riservatezza, ed in particolare, il diritto all’oblio del singolo soggetto devono essere valutati in relazione alle specifiche esigenze pubbliche.
Il diritto alla notizia
La stampa, in particolare, costituisce una delle maggiori esplicitazioni del diritto all’informazione e della libertà di espressione tanto che, tale libertà, è sancita costituzionalmente dall’art. 21.
È necessario dunque porre in bilanciamento l’esigenza del singolo alla tutela della propria riservatezza, eliminando alcune notizie o informazioni, siano esse vere o false, pubblicate sul proprio conto, con il diritto all’informazione e alla libertà di espressione.
Con la diffusione delle notizie tramite il web, detta esigenza trova la propria maggiore limitazione.
È risaputo infatti che la diffusione in internet e tramite social rende molto difficoltosa la totale cancellazione dei propri dati personali presenti nel web, ricordando che per dati personali si intendono anche le immagini e le videoriprese.
Fatto salvo il caso in cui la pubblicazione di immagini, post o video venga spontaneamente effettuata da parte dell’interessato, caso in cui sarà comunque difficile procedere alla cancellazione del dato, ormai capillarmente diffuso nel web, la facoltà di cancellare i dati personali resta comunque sottoposta a numerose verifiche.
Risulta pertanto imprescindibile un’analisi dei dati di cui si chiede la cancellazione al fine di verificare se le informazioni possano rispondere alle esigenze di limitazione al diritto all’oblio e se tali necessità siano prioritarie rispetto alla riservatezza del singolo.
Nel caso in cui nello specifico i dati personali siano stato pubblicati da un quotidiano cartaceo o online e pubblicato nel web, spesso la cancellazione lascia il posto all’oscuramento della notizia.
Ciò significa, che le esigenze di libertà di espressione non consentono la integrale eliminazione della notizia che comunque resta presente nel web, a volte anche se risalente, perché rispondente ad esigenze di pubblico interesse per ricerca scientifica o storica.
La richiesta di cancellazione
Le procedure per la richiesta di cancellazione dei dati presenti nel web sono spesso lunghe e complesse, ma ciononostante consentono di ottenere la tutela dei dati personali.
I motori di ricerca infatti prescrivono di contattare il proprietario del sito affinché provveda alla cancellazione del dato all’interno della propria “vetrina” così da non essere più reperibile tramite semplice ricerca sul web.
Una volta che il Web Master – proprietario del sito – fornisce le proprie motivazioni in merito alla possibilità di procedere o meno alla cancellazione, è comunque opportuno prendere contatti con il motore di ricerca affinché verifichi che la notizia è stata eliminata e/o proceda all’eventuale ulteriore oscuramento delle informazioni, che pertanto, non vengono cancellate dal web, bensì vengono “coperte” in modo da non essere più rinvenibili con determinati criteri di ricerca.
La procedura peraltro necessita di un’ulteriore richiesta, lì dove la notizia si ritrovi anche mediante l’uso di altri canali e/o altre parole chiave.
In conclusione la tutela della riservatezza dei dati personali consente a tutti coloro che ne ritengano lesa l’integrità, o illegittimo il trattamento, di richiedere e ottenere il rispetto dei propri di diritti, previa valutazione in bilanciamento con specifiche esigenze pubbliche.
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Dott.ssa Isabella Albrizzi
Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Padova, collabora nel settore legale di UpLex di Treviso dal 2014, avendo maturato competenze professionali in ambito giudiziale e stragiudiziale nel settore civile, commerciale e fallimentare.
Principalmente orientata al profilo di assistenza aziendale, predispone percorsi di adeguamento aziendali in qualità di consulente Privacy.
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