Con l’ordinanza n. 25289/2020 dell’11 novembre 2020, la Corte di Cassazione ha fornito delucidazioni sulla legittimità della rimessione in termini.
COSTITUZIONE OLTRE I TERMINI E TEMPESTIVITÀ
Un cliente fa causa al suo commercialista per ottenere un risarcimento e il Tribunale accoglie l’istanza.
Il professionista ricorre ma:
– si è costituito oltre il termine di dieci giorni dalla notifica via PEC,
– ha chiesto immediatamente la rimessione in termini sottolineando di aver spedito tempestivamente la busta telematica per la costituzione in giudizio,
– ha fatto notare che la cancelleria ha rifiutato il deposito a causa del mancato versamento del contributo unificato.
La Corte di Appello non ha individuato nella mancata “tempestiva costituzione” alcuna causa imputabile al commercialista, pertanto ha accolto l’istanza di rimessione in termini e il ricorso.
Il cliente però eccepisse l’improcedibilità proprio a causa della tardiva costituzione del professionista.
Si giunge così in Cassazione, presso cui il cliente sostiene la nullità della sentenza per la violazione e la falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4), per difetto di motivazione sulla rimessione in termini, e anche la violazione e la falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c., comma 2, per l’erronea rimessione in termini.
LA TEMPESTIVITÀ DELLA RIMESSIONE IN TERMINI
La Cassazione ritieni il ricorso infondato per i seguenti motivi:
- la rimessione in termini, sia nell’art. 184-bis c.p.c. che nell’ art. 153 c.p.c., comma 2, richiede tempestività da parte di chi incorre nella decadenza dei termini per cause a lui/lei non imputabili. Con tempestività si intende immediatezza nel reagire alla mancanza;
- con “immediatezza della reazione” non si intende che “l’istanza di rimessione debba intervenire, comunque, entro il termine del quale si alleghi essere stata impossibile l’osservanza per causa non imputabile alla parte” ma “solo come necessità che la parte istante si attivi in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo”.
Nel caso in questione, la Cassazione ha considerato avvenuto il deposito telematico nel momento in cui è stata generata la ricevuta di avvenuta consegna. Pertanto, il presupposto della tempestività sia stato rispettato.
Hai bisogno di computer e di strumenti informatici che ti permettano di svolgere la tua professione anche da casa? Scopri i nostri prodotti.
——–
LEGGI ANCHE:
Iscriviti al canale Telegram di Servicematica
Notizie, aggiornamenti ed interruzioni. Tutto in tempo reale.
LEGGI ANCHE

Ancora nessun rimborso delle spese legali per chi è assolto in via definitiva
Come è andata a finire la storia del rimborso delle spese legali per chi è assolto in via definitiva? IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI PER…

Approvato l’emendamento di Forza Italia che cancella il vincolo per gli ex amministratori locali: potranno accedere a incarichi dirigenziali anche senza concorso. Il governo smonta…

Decreto Sicurezza, arrivano 14 nuovi reati: stretta su dissenso, occupazioni e cannabis light
La Camera approva la fiducia tra tensioni e accuse: pene più severe per manifestanti, stop alla cannabis light e nuove misure per l'ordine pubblico