Il divieto relativo all’iscrizione in più albi circondariali, così come stabilito dall’art. 17 legge 247/2012, non può applicarsi all’iscrizione contemporanea in più elenchi dei curatori speciali del minore. Questo è quanto stabilito dal CNF con sentenza n. 87/2024.
Nello specifico, il caso trattava di un avvocato iscritto nell’elenco del COA di appartenenza, che aveva chiesto di iscriversi in un elenco di un altro COA, nel quale aveva domicilio professionale. Tuttavia, il COA aveva rigettato la domanda, poiché non è consentita l’iscrizione contemporanea in più elenchi.
Il CNF specifica, invece, che, in relazione all’iscrizione nell’elenco dei curatori speciali dei minori non ci sono vincoli territoriali, poiché si andrebbe ad ostacolare «il libero esercizio della professione sull’intero territorio nazionale», minando «in modo illogico ed irrazionale, la par condicio nell’aspirare ad assumere determinati incarichi professionale anche partecipando ad eventuali elenchi previsti e disciplinati in via regolamentare presso Ordini diversi da quello di effettiva iscrizione».
LEGGI ANCHE:
Osservatorio Carcere UCPI: “Carceri presentati come Grand Hotel, basta disinformazione”
Articoli simili
L'Associazione Italiana Giovani Avvocati torna a denunciare le criticità strutturali delle carceri dopo i gravi danneggiamenti alla Casa circondariale Don Bosco, e chiede un intervento…
Da oggi la polizia può usare il riconoscimento facciale in tempo reale: le regole per i penalisti
Entra in vigore il decreto che recepisce l'AI Act: nuovo articolo 359-ter del codice di procedura penale, autorizzazione del gip, massimo sette giorni rinnovabili. L'Unione…
Il cliente mente sui redditi? L’avvocato non deve fare il detective fiscale
Una decisione del CNF ridisegna il confine tra il dovere informativo del difensore e gli accertamenti che spettano all'Amministrazione

