12 Dicembre 2019

validità della fattura elettronica

La validità della fattura elettronica ai fini del decreto ingiuntivo

In un precedente articolo abbiamo già parlato della validità della fattura elettronica ai fini del decreto ingiuntivo. Allora perché ne parliamo ancora?

Per offrirvi qualche informazione in più, anche a fronte delle diverse reazioni da parte della giurisprudenza.

SULLA VALIDITÀ DELLA FATTURA ELETTRONICA

Il dibattito sulla validità della fattura elettronica ai fini del decreto ingiuntivo ruota intorno a quanto diposto dagli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972, ove si indica che un decreto ingiuntivo è ammissibile qualora si fornisca prova scritta dell’esistenza del diritto da parte del ricorrente. Tale prova è data dagli estratti delle scritture contabili che il ricorrente deve presentare.

Con l’introduzione del processo telematico e della fattura elettronica, questo obbligo ha iniziato a risultare superabile.

Il perché lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 89757/2018 del 30 aprile 2018.

Nel provvedimento, l’Agenzia ricordava che il formato della fattura elettronica, l’xml, assicura che gli atti, i fatti e i dati contenuti nel file non possano essere modificati.
Inoltre, ricorda anche che i documenti generati dal Sistema di Interscambio sono originali informatici.
Pertanto, coloro che sono tenuti a emettere fattura esclusivamente via SdI sono esonerati dall’obbligo di annotazione nei registri cartacei (art. 1, comma 3-ter, D.Lgs. 127/2015), in quanto una sorta di registro digitale si “forma” in automatico a partire dalla stessa attività di fatturazione elettronica

E se tali soggetti non sono obbligati a tenere le scritture, è chiaro che non sono nemmeno tenuti a rispettare l’obbligo di presentare le proprie scritture ai fini dell’ottenimento del decreto ingiuntivo (previsti dall’art. 634 comma 2 c.p.c.). Basterà la fattura elettronica e la ricevuta dello SDI.   

LE RECENTI SENTENZE

A conferma della validità della fattura elettronica ai fini del decreto ingiuntivo vi sono le sentenze emesse dal Tribunale di Padova l’8 agosto 2019 e dal Tribunale di Verona il 29 novembre 2019.

Di tutt’altro parere è un altro foro veneto, il Tribunale di Vicenza che, con la sentenza del 25 ottobre 2019, si è espresso in senso contrario a quanto detto finora.

Secondo il Tribunale, la presentazione dell’estratto delle scritture contabili permetterebbe il controllo della regolare tenuta di tali scritture, verifica che non può essere effettuata a partire dalla sola fatturazione elettronica.
Il Sistema di Interscambio garantisce infatti solo l’autenticità delle fatture, non la regolare tenuta delle scritture. Ai fini della prova scritta, il ricorrente è quindi sempre tenuto a presentare l’estratto autenticato delle scritture contabili.

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