Polizza assicurativa RCT: la Cassazione interviene sulla dubbia interpretazione della clausola
La Corte di Cassazione si è espressa in merito a una vicenda di dubbia interpretazione della clausola. Nello specifico, la Cassazione Civile è intervenuta in merito alla clausola di esclusione dei terzi nella polizza assicurativa di responsabilità civile. Ovvero, di quei soggetti che non sono considerati terzi ai fini del risarcimento assicurativo in caso di danno.
La polizza della responsabilità civile terzi RCT: la vicenda e la sentenza dalla Cassazione
Innanzitutto, la vicenda cominciò con la disputa sulla clausola di una polizza assicurativa di responsabilità civile terzi concernente l'”esclusione dei terzi”. A questo punto, accennato il significato di terzi, è bene fare delle distinzioni. Chi sono quei soggetti da non doversi considerare terzi? Li elenchiamo di seguito:
- Il coniuge;
- I genitori;
- Figli;
- Gli altri parenti ed affini con loro conviventi;
- Addetti ai servizi domestici.
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Ora, si prenda in esame un caso specifico: se la madre subisce danni, ad esempio cadendo a terra a causa del cane di suo figlio improvvisamente svincolato dal guinzaglio, come si giudica?
Si ricorre in Cassazione poiché si pensa che l’esclusione dei genitori valga solo se sono conviventi.
La Corte di Cassazione Civile n. 25849/2021 accoglie il ricorso rispondendo con due considerazioni:
- Il contratto di assicurazione va redatto in modo chiaro e comprensibile. Infatti, il giudice non può attribuire a clausole ambigue un significato univoco. Altrimenti, deve ricorrere ad altri criteri descritti dagli artt. 1362 e ss. c.c. In particolare, quello dell’interpretazione contro il predisponente, di cui all’art. 1370 c.c.;
- La convivenza di fatto può riferirsi a tutti. A tal proposito, si noti che nell’elenco degli esclusi i domestici sono menzionati, pur convivendo con gli altri componenti della casa.
Dunque, “il testo della clausola non è univoco, e non lo è per il modo in cui è stata redatta, non già per la oggettiva difficoltà di senso”.
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