23 Dicembre 2021

IVA agevolata per le ristrutturazioni edilizie

IVA agevolata per le ristrutturazioni edilizie

Tutti i benefici fiscali possibili con le ristrutturazioni edilizie

Quando si applica l’IVA al 22%, 10% e 4% in merito alle ristrutturazioni edilizie? Quali altri benefici fiscali si dedicano alla riqualificazione del patrimonio edilizio? Vediamo assieme le specifiche.

Ristrutturare abitazioni, aliquota IVA ridotta al 10% per manutenzione ordinaria e straordinaria

Innanzitutto, ricordiamo che nel sistema giuridico italiano esistono differenti aliquote fiscali che si applicano ogniqualvolta si spende per ristrutturazioni edilizie. A tal proposito, quali interventi godono di agevolazioni? Ecco a confronto le norme che trattano di questo.

In particolare, la Legge n. 488/99 individua nella ristrutturazione edilizia, ossia nella manutenzione ordinaria e straordinaria, l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10%. Tale specifica si esprime con l’articolo 7, comma 1, lettera b) e 2 della detta Legge. L’applicazione dell’aliquota agevolata si riserva per: contratti d’appalto; di opera; di concessione con posa in opera o con accordi negoziali.

Nello specifico, la Legge n. 488/99 si riferisce a:

  • Manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • Restauro e risanamento conservativo;
  • Ristrutturazione edilizia.

 

 

Il confronto con l’emendamento Legge di Bilancio 2018

Ulteriori informazioni in merito si leggono nell’emendamento della Legge di Bilancio 2018, in particolare nell’articolo 3, co. 6 bis. Qui, si rileva che l’aliquota IVA al 10% si riserva per i beni significativi nei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.

Ora, si prenda nuovamente in considerazione la Legge 488/1999 si evince che l’IVA agevolata si applica fino alla concorrenza del valore della prestazione. A tal proposito, si considera al netto del valore dei beni significativi.

Pertanto, il primo passo da fare è quello di stabilire cosa sono i beni significativi per i quali non si applica l’IVA ridotta al 10% per gli interventi di recupero edilizio, in richiamo della Legge di Bilancio 2018. Praticamente, bisogna determinare i beni significativi sulla base dell’autonomia funzionale delle parti separate rispetto al manufatto principale.

In sostanza, è come l’Agenzia delle Entrate spiegava nella circolare n. 12/E del 2016. Ovvero, in presenza di questa autonomia, i componenti o le parti staccate non si devono comprendere nel valore del bene. Invece, lo si comprende nel valore della prestazione.

I beni significativi su cui si può applicare l’aliquota IVA al 10%, specifiche

Ora, elenchiamo quali sono questi beni significativi che il D.M. 29 dicembre 1999 individua:

  • ascensori e montacarichi;
  • Infissi esterni e interni;
  • Caldaie;
  • video citofoni;
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
  • sanitari e rubinetteria da bagni;
  • impianti di sicurezza.

Per tali beni vige la regola dell’applicazione dell’IVA agevolata fino a concorrenza del valore della prestazione al netto del loro valore. In tali casi, il contribuente dovrà sottrarre al valore complessivo della prestazione il valore dei beni significativi. In sintesi, su questi beni significativi l’aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza tra:

  • Valore complessivo della prestazione;
  • Quello dei beni stessi.

Infine, si sottolinea come l’aliquota IVA del 10% si applichi solo alle forniture dei cosiddetti beni finiti. Ossia, a quei beni che, anche se incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità. Invece, si escludono le materie prime e semilavorate.

Lavori di recupero del patrimonio edilizio, altri interventi con IVA agevolata

A questo punto, diamo uno sguardo al D.P.R. 633/1972 istitutivo dell’IVA. Qui, si tratta delle cessioni di beni finiti che si forniscono per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Ad essi è attualmente prevista l’applicazione dell’aliquota IVA 10%.

Poi, si segue alla lettura dell’art. 31 della legge n. 457/78, dove alle lettere da a) ad e) si considerano cinque distinti interventi di recupero:

  • ristrutturazione urbanistica;
  • restauro e risanamento conservativo;
  • manutenzione ordinaria;
  • ristrutturazione edilizia;
  • manutenzione straordinaria.

Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio. Inoltre, riguardano anche l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso. Infine, riguardano anche l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.

A questo proposito, si noti che con la nuova nozione di ristrutturazione si contemplano: l’ampliamento delle fattispecie agevolabili con aliquota del 10% e anche le riqualificazioni edilizie di cui all’art. 16- bis del DPR 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi).

Detrazioni agevolative con aliquota IVA al 4% in merito alle ristrutturazioni edilizie

Innanzitutto, ricordiamo che la vigente normativa sull’IVA prevede che scontino un’aliquota agevolata al 4%:

 “le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche”.

A tal proposito, per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili è possibile fruire di una detrazione Irpef pari al:

  • 50% su un importo massimo di 96.000 euro. Nel caso in cui la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2020;
  • 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2021.

Inoltre, rientrano nella categoria degli interventi agevolati:

  • I lavori che si effettuano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e montacarichi);
  • Le prestazioni per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave. Come da art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

Ora, si noti che la detrazione non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% che si prevede per le spese sanitarie riguardo i mezzi necessari al sollevamento del disabile. Infatti, la detrazione si attua solo per gli interventi sugli immobili che favoriscano la mobilità interna ed esterna del disabile. Invece, non si applica per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità del disabile.

Agevolazioni favorite dal nuovo Superbonus al 110% e cessione credito d’imposta

Sui costi degli interventi destinati all’eliminazione delle barriere architettoniche dal 1° gennaio 2021, interviene il Superbonus al 110%. Essi mirano a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione alle persone portatrici di handicap in situazione di gravità.

In merito, per richiedere tale agevolazione è necessario che questi lavori siano eseguiti congiuntamente a interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (gli interventi trainanti).

Infine, in alternativa alla detrazione, si può optare per la cessione ad altri soggetti del credito d’imposta. Questo si corrisponde alla detrazione spettante o per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto. L’importo massimo non è superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (lo sconto in fattura).

 

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