È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2025 la legge 31 marzo 2025, n. 47, meglio nota come “legge Zanettin”, che apporta significative modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione. Il testo integrale della legge è disponibile in allegato alla Gazzetta.
La nuova normativa entrerà in vigore il prossimo 24 aprile 2025, quindici giorni dopo la sua pubblicazione, come consuetudine. L’intervento legislativo introduce un importante limite temporale all’articolo 267, comma 3 del codice di procedura penale, stabilendo che: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l’assoluta indispensabilita’ delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall’emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione».
Parallelamente, la legge interviene sull’articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, introducendo una specifica deroga per i reati ai quali si applica il regime speciale delle intercettazioni previsto da tale decreto. Per un primo commento e un’analisi più approfondita delle novità introdotte, si rimanda all’articolo già pubblicato sulla nostra Rivista (clicca qui).
Tuttavia, già in questa fase iniziale, emergono diverse questioni interpretative che potrebbero impattare significativamente sull’applicazione pratica della nuova legge. Tra i nodi cruciali da sciogliere spiccano:
- Il regime intertemporale: Come si applicherà la nuova disciplina alle intercettazioni già in corso al momento dell’entrata in vigore? Prevarrà il principio del tempus regit actum per il computo del limite dei 45 giorni e per la valutazione degli elementi che giustificano eventuali proroghe?
- La portata del limite complessivo: Il tetto dei 45 giorni si riferisce all’intera fase delle indagini preliminari o alle singole operazioni di intercettazione? Elementi che giustificano il superamento di tale limite possono emergere anche al di fuori delle intercettazioni già attive per 45 giorni?
- La motivazione delle proroghe: Quale sarà la portata e la natura degli elementi specifici e concreti che dovranno essere addotti per giustificare una proroga oltre il termine ordinario?
- Pluralità di reati e concorso di persone: Come si applicherà la nuova regola in caso di più reati contestati o di coinvolgimento di più persone, anche in relazione a eventuali aggiornamenti delle iscrizioni nel registro degli indagati nel corso delle indagini?
Questi interrogativi aprono un dibattito cruciale sull’effettiva portata e sulle implicazioni pratiche della “legge Zanettin”, la cui applicazione richiederà un’attenta valutazione da parte degli operatori del diritto.
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