2 Ottobre 2020

Il marketing legale non viola il codice deontologico, a patto che…

Il marketing legale non viola il codice deontologico, a patto che…

Nulla vieta a un’avvocato o a uno studio legale di farsi pubblicità, a patto che l’attività di marketing legale sia svolta nel rispetto dei principi indicati dal codice deontologico.

Per qualcuno questo può sembrare un ossimoro; in realtà il codice deontologico non solo non esclude questa la possibilità ma, anzi, suggerisce una condotta comportamentale che è a tutto favore di un marketing di qualità.

Tre sono gli articoli di particolare rilevanza.

MARKETING LEGALE: 3 ARTICOLI DI RIFERIMENTO

Il primo articolo utile a definire come fare marketing legale è l’art.37 sul divieto di accaparramento della clientela:

“1. L’avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro.
2. L’avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi provvigioni o altri compensi quale corrispettivo per la presentazione di un cliente o per l’ottenimento di incarichi professionali.
3. Costituisce infrazione disciplinare l’offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.
4. E’ vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
5. E’ altresì vietato all’avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per uno specifico affare.”

Il secondo è l’art.17:

“1. È consentita all’avvocato, a tutela dell’affidamento della collettività, l’informazione sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.
2. Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative.
3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.”

Infine, l’art.35 offre dei veri e proprio spunti pratici per offrire una “corretta informazione”:

  1. ” L’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.
  2. L’avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l’attività professionale.
  3. L’avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l’Ordine di appartenenza.
  4. L’avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento.
  5. L’iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di “praticante avvocato”, con l’eventuale indicazione di “abilitato al patrocinio” qualora abbia conseguito tale abilitazione.
  6. Non è consentita l’indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell’avvocato.
  7. L’avvocato non può utilizzare nell’informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.
  8. Nelle informazioni al pubblico l’avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano.
  9. Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione.”

Presi nel loro complesso, questi 3 articoli offrono ad avvocati e studi legali il perimetro entro cui muoversi.
È evidente che il codice deontologico non neghi affatto la possibilità di fare marketing legale, in particolare attraverso i mezzi digitali a disposizione oggi (sito, blog, social, podcast, ecc.), ma che spinga per una comunicazione che sia indirizzata verso la condivisione trasparente di informazioni e la creazione di una relazione onesta con l’utente, e non una comunicazione basata su messaggi puramente commerciali.

Questi non sono affatto limiti; al contrario, sono indicazioni perfettamente in linea con i principi del marketing di qualità.

Vuoi migliorare la presenza online del tuo studio legale? Servicematica può creare il tuo sito web e molto altro. Scopri di più.

——–

LEGGI ANCHE:

Gratuito patrocinio: liquidazione dei compensi più veloce grazie alla procedura telematica

PEC: dal 1° ottobre sanzioni per chi non comunica il domicilio digitale

 

TORNA ALLE NOTIZIE

Servicematica

Nel corso degli anni SM - Servicematica ha ottenuto le certificazioni ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013.
Inoltre è anche Responsabile della protezione dei dati (RDP - DPO) secondo l'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679. SM - Servicematica offre la conservazione digitale con certificazione AGID (Agenzia per l'Italia Digitale).

Iso 27017
Iso 27018
Iso 9001
Iso 27001
Iso 27003
Agid
RDP DPO
CSA STAR Registry
PPPAS
Microsoft
Apple
vmvare
Linux
veeam
0
    Prodotti nel carrello
    Il tuo carrello è vuoto