Con la sentenza n. 2403 del 29 giugno 2026, la Corte d’Appello di Firenze ha messo a fuoco che cosa comporti, in concreto, il dovere di conservazione documentale che grava sulle banche in relazione al rapporto di conto corrente. La pronuncia si muove lungo un crinale delicato: quello che separa gli obblighi di custodia dell’istituto dalla ripartizione dell’onere della prova nelle azioni di ripetizione dell’indebito.
I confini dell’obbligo di conservazione
I giudici fiorentini ricordano anzitutto che tale onere, oltre a non spingersi indietro nel tempo oltre l’ultimo decennio — secondo quanto previsto dall’art. 119 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/1993) —, non fa venir meno il più generale dovere, comune a chiunque, di conservare la documentazione a sostegno delle proprie ragioni. Si tratta però di un onere che investe in modo paritario entrambe le parti del rapporto e che, proprio per questo, non può essere impiegato per scaricare sull’altro contraente la dimostrazione dei fatti su cui si fonda la domanda di chi agisce.
Quando il mancato deposito del contratto vale come prova
La regola per cui, contestata la stipulazione avvenuta soltanto oralmente (verbis tantum), spetta alla banca dar conto della forma scritta, opera — osserva la Corte — solo entro i limiti in cui sull’istituto gravi effettivamente un obbligo di conservare, consegnare ed esibire il documento controverso. Là dove la banca sia tenuta per legge a stipulare per iscritto e a custodire, consegnare ed esibire il contratto, la sua mancata produzione in giudizio — o la mancata consegna a fronte della richiesta preliminare formulata ai sensi dell’art. 119 TUB — può consentire di ritenere assolta, in via presuntiva, anche la prova negativa che pure incombe sul correntista il quale agisca in ripetizione o per la rideterminazione del saldo.
La prova della causa debendi
Il ragionamento poggia su un principio consolidato in materia di ripetizione di indebito oggettivo: la dimostrazione dell’assenza della causa debendi spetta a chi propone la domanda, costituendone un elemento essenziale. Che si tratti di un fatto negativo non muta il quadro, poiché tale prova può essere fornita indicando uno specifico fatto positivo di segno contrario oppure attraverso presunzioni idonee a far emergere il fatto negativo.
Grava dunque sull’attore — che chieda l’accertamento del corretto saldo e la restituzione di quanto versato in forza di clausole comunque invalide — la prova dell’inesistenza di una valida giustificazione dello spostamento patrimoniale a favore della banca. Poiché, però, chi agisce deduce non l’inadempimento di un negozio, bensì un trasferimento di denaro privo di causa, quella prova può essere assolta senza soggiacere ai limiti probatori dettati per i contratti.
Il ricorso ad altri mezzi di prova
Il ricorso a strumenti alternativi — l’inferenza presuntiva, gli argomenti tratti dalla condotta processuale delle parti, financo il giuramento — resta, nella pratica, riservato all’ipotesi in cui il correntista non abbia la materiale disponibilità del contratto.
Il principio di diritto
Ne discende la regola affermata dalla Corte: nel giudizio promosso dal correntista contro la banca per la rideterminazione del saldo mediante espunzione degli addebiti applicati in forza di clausole nulle, con conseguente domanda di ripetizione dell’indebito ai sensi dell’art. 2033 c.c., l’onere probatorio dei pagamenti eseguiti e del difetto di causa solvendi — posto a carico dell’attore dall’art. 2697, comma 1, c.c. — si estende alla produzione del contratto di conto corrente, base necessaria per verificare la pattuizione delle clausole che si assumono nulle. E proprio in vista di tale produzione, il correntista che lamenti di non disporre del documento perché la banca non ne ha effettuato la consegna può chiederne copia all’istituto ai sensi dell’art. 117 TUB.
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