Redazione 4 Novembre 2024

Il Consiglio Nazionale Forense: i protocolli locali non possono penalizzare gli avvocati di altri fori

Con la sentenza n. 87/2024, il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha accolto il ricorso di un avvocato milanese, annullando il regolamento dell’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio che ostacolava l’iscrizione di professionisti provenienti da altri fori all’elenco dei curatori speciali per i minori. La decisione riafferma la necessità di tutelare la libertà di esercizio della professione su tutto il territorio nazionale e pone un freno alle limitazioni imposte da alcuni ordini locali.

Il CNF ha stabilito che i regolamenti, protocolli e intese locali, pur nati per agevolare la gestione amministrativa e promuovere la cooperazione tra ordini e uffici giudiziari, non possono costituire barriere al libero esercizio della professione. In questo caso, il regolamento di Busto Arsizio aveva negato l’iscrizione all’elenco locale di un avvocato milanese, richiamando l’art. 157, comma 5 della Legge Professionale, secondo cui un avvocato può essere iscritto a un solo albo circondariale e ai relativi elenchi.

Il CNF ha respinto questa interpretazione, ribadendo l’importanza di principi fondamentali come la par condicio, la libera circolazione e la concorrenza. Il Collegio ha sottolineato che l’iscrizione a un ordine circondariale non può diventare un ostacolo per i professionisti che operano fuori dal proprio foro. Inoltre, ha evidenziato che non esistono precedenti giuridici su questa specifica questione, conferendo alla sentenza un valore innovativo.

La sentenza sottolinea inoltre che, sebbene gli elenchi di curatori speciali non siano previsti dalla legge, rappresentano comunque un vantaggio professionale per chi vi è iscritto, in quanto attestano una competenza specifica. Per questo motivo, l’avvocato ha diritto a essere incluso in tali elenchi, a parità di condizioni con i colleghi locali.

Il CNF ha infine chiarito che, sebbene la legge professionale preveda il divieto di iscrizione a più albi circondariali, non pone un analogo vincolo per l’iscrizione a elenchi tenuti da ordini diversi rispetto a quello di iscrizione principale. In sostanza, il Collegio ha stabilito che i regolamenti locali che ostacolano l’accesso degli avvocati esterni agli elenchi professionali non sono legittimi, poiché minano la libera circolazione e l’uguaglianza nell’accesso a incarichi professionali.

Il COA di Busto Arsizio dovrà quindi iscrivere l’avvocato milanese nell’elenco dei curatori speciali, rispettando i principi di par condicio e concorrenza sanciti dalla legge.


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