Al legale, nel patrocinio a spese dello Stato, dovrà essere liquidato anche il compenso riguardante la fase istruttoria, anche nell’ipotesi di estinzione causa prescrizione del procedimento se ha citato i testi e depositato la lista testimoniale.
Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2502 del 26 gennaio 2024.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva negato il compenso, poiché, secondo il Tribunale, non si era mai tenuta la fase istruttoria, poiché il processo, dopo una serie di rinvii, era stato definito con dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.
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Il legale, come unico motivo di ricorso, sosteneva come il Tribunale non avesse liquidato la fase istruttoria «sull’erroneo presupposto che essa non si fosse svolta, sebbene il difensore avesse depositato una lista testimoniale ed avesse citato i testi».
Secondo la Suprema Corte, il tribunale «non ha considerato che l’art.12, comma 3 del D.M. 55/2014 prevede che la fase istruttoria non consiste solo nell’escussione dei testi, acquisizione di documentazione etc., ma comprende anche l’attività preparatoria», ovvero, «le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camere di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l’esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato».
Il Tribunale, dunque, ha sbagliato a non liquidare la fase istruttoria, «benché il ricorrente avesse depositato la lista testimoniale e citato due testi, attività inequivocabilmente compresa nella fase istruttoria».
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