Con l’ordinanza 24160 depositata il 27 settembre 2019, la Corte di Cassazione ha ripreso quanto era già stato espresso con la sentenza 3709/2019 in tema di notifiche telematiche.
“…il ricorso è stato notificato a mezzo PEC […] anche all’indirizzo di posta elettronica del Protocollo del Tribunale di Firenze, estratto dall’indice nazionale degli indirizzi INI PEC, elenco che […] è stato dichiarato non attendibile da Cass. n. 3709 del giorno 8 febbraio 2019, secondo cui “per una valida notifica tramite PEC si deve estrarre l’indirizzo del destinatario solo dal pubblico registro ReGIndE e non dal pubblico registro INI-PEC”.
[…] ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.”
L’ordinanza ribadisce quindi che ai fini delle notifiche telematiche sono validi solo gli indirizzi PEC tratti dal Reginde, il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici.
Ogni altro elenco è da considerarsi non idoneo, compreso il registro INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti).
I PUBBLICI ELENCHI DI INDIRIZZI PEC
L’art. 3 bis della Legge 53/94 impone agli avvocati di procedere alle notifiche tramite PEC solo verso indirizzi di posta elettronica certificata presenti nei pubblici elenchi.
I pubblici elenchi previsti dalla legge (Codice dell’Amministrazione Digitale e D.L. 179/2012) e validi per le notifiche PEC sono:
- il registro PP.AA
- il Registro Imprese
- il Reginde
- l’INI-PEC
REGINDE E INI-PEC
Il portale dei servizi telematici del ministero della Giustizia indica il Reginde come il registro che “contiene esclusivamente i dati identificativi nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti abilitati esterni”, ovvero:
- gli appartenenti a un ente pubblico,
- i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge,
- gli ausiliari del giudice non appartenenti a un ordine di categoria o che appartengono a ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato l’albo al Ministero della giustizia
È evidente che nel REGINDE manchino molti indirizzi PEC necessari in caso di notifiche, primi fra tutti quelli delle aziende.
Di contro, il Registro INI- PEC contiene dati provenienti dal Registro Imprese, dagli Ordini e dai Collegi di appartenenza, ed è aggiornato costantemente.
IL DIFETTO DELL’ORDINANZA SULL’INVALIDITÀ DEGLI INDIRIZZI TRATTI DALL’INI-PEC
Oltre a quanto già detto, l’ordinanza contrasta anche con la pronuncia 9893/2019 emessa dalla sesta sezione della Corte di Cassazione che dichiarava la validità della notifica via PEC a un indirizzo estratto dal registro INI-PEC:
“[…] il menzionato ricorso di fallimento […] fu ritualmente notificato […] all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della debitrice […] risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INIPEC) […]”
L’evidente incoerenza della Corte di Cassazione ha sollevato molte le perplessità, spingendo il presidente del CNF, Avv. Mascherin, a inviare una nota al Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, Dott. Giovanni Mammone.
La nota sottolinea l’inadeguatezza dell’ordinanza, i problemi che questa comporterebbe alle notifiche già eseguite e invita la Cassazione a porre rimedio all’accaduto.
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Corretta l’ordinanza sulla mancata validità del registro INI-PEC
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