Giovedì 13 aprile 2023
Papa Francesco ha deciso di riscrivere le norme che riguardano il processo penale e l’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano.
Con un Moto Proprio pubblicato mercoledì 12 aprile 2023, il Pontefice ha introdotto delle modifiche riguardo la normativa penale, di fronte al moltiplicarsi di vicende che «richiedono una definizione sollecita e giusta in ambito processuale», che causa «un crescente carico di lavoro per gli organi giudiziari».
Con le modifiche introdotte da Papa Francesco si punta alla semplificazione dei meccanismi, mantenendo e migliorando «la funzionalità del sistema». Tra le varie novità troviamo:
- un inquadramento preciso delle funzioni requirenti e inquirenti dell’Ufficio del Promotore di Giustizia;
- possibilità di aggiungere un supplente nel collegio di 3 magistrati, se uno dei membri abbandoni il ruolo;
- la possibilità che lo stesso Papa nomini un presidente del Tribunale vaticano aggiunto se quello in carica si trova nell’anno delle sue dimissioni;
- l’abrogazione della presenza “full time” di almeno un giudice all’interno del collegio giudicante.
L’ultima novità è stata introdotta con la Legge CCCLI del 16/03/2020, con la quale il Papa andava a promulgare un ulteriore ordinamento giudiziario. Si sostituisce il primo comma così: «Il potere giudiziario nello Stato della Città del Vaticano è esercitato, a nome del Sommo Pontefice, per le funzioni giudicanti dal tribunale, dalla Corte di appello e dalla Corte di Cassazione; per le funzioni inquirenti e requirenti, dall’Ufficio del Promotore di Giustizia».
Un’ulteriore specifica introdotta dal Motu Proprio fa riferimento al fatto che «i magistrati sono nominati dal Sommo Pontefice e nell’esercizio delle loro funzioni sono soggetti soltanto alla legge». Essi «esercitano i loro poteri con imparzialità, sulla base e nei limiti delle competenze stabilite dalla legge».
Viene abrogato il comma 2 dell’art.6, che stabiliva la presenza full time di uno dei magistrati ordinari «senza avere rapporti di lavoro subordinato né svolgere attività libero-professionali con carattere continuativo». D’ora in poi, tutti potranno assumere ulteriori incarichi, e nessuno dovrà svolgere obbligatoriamente le proprie funzioni a tempo pieno.
Nel comma 3 dell’art.6, invece, era previsto che «il Tribunale giudica in collegio di tre magistrati, designati dal presidente del Tribunale tenendo conto delle loro competenze professionali e della natura del procedimento».
Invece, con il Motu Proprio, il presidente del Tribunale dovrà tenere in considerazione anche «la data di cessazione dei giudici in relazione alla prevedibile durata del processo. Nel rispetto del principio di immutabilità del giudice e per assicurare la ragionevole durata del processo, il presidente può nominare un componente supplente, il quale partecipa ai lavori del collegio e può giudicare nei casi di impedimento o di cessazione dalle funzioni di un magistrato».
Modifiche anche all’articolo 10. Viene aggiunto, infatti, che «il Papa, nel corso dell’Anno giudiziario in cui il presidente è tenuto a rassegnare le dimissioni, può nominare un presidente aggiunto, il quale coadiuva il presidente nell’esercizio delle funzioni», svolgendo «funzioni vicarie» e presiedendo «i collegi nei giudizi di prevedibile durata ultrannuale, subentrando nella carica al momento della cessazione del presidente».
Riguardo il Promotore di Giustizia, viene stabilito che potrà presentare al Tribunale una «richiesta di sentenza di non luogo a procedere» nel caso in cui ritenga che «ricorrano le condizioni per la concessione del perdono giudiziale», oppure se il fatto «possa essere ritenuto di lieve entità in ragione delle modalità della condotta, della personalità dell’imputato, del danno cagionato alla persona offesa o del pericolo causato».
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