Con la sentenza n.41 depositata il 17 marzo 2021, la Corte Costituzionale definisce incostituzionali le norme che permettono ai giudici ausiliari di avere funzioni collegiali come giudici onorari presso le corti d’appello.
GIUDICI AUSILIARI E ARTICOLO 106
La decisione della Corte Costituzionale trae origine dalla terza sezione civile della Cassazione a proposito di due giudizi relativi a due ricorsi contro sentenze in appello emesse da collegi a cui ha partecipato anche un giudice onorario ausiliario.
Nel trattare la questione, la Cassazione ha preso come riferimento l’art.106 della Costituzione, di cui riportiamo il testo:
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
L’articolo indica che i giudici onorari non possano dunque coprire funzioni collegiali in appello o cassazione.
La conseguenza è che la loro effettiva partecipazione ai collegi risulta incostituzionale.
LA RIFORMA DELLA MAGISTRATURA E LA SCADENZA DEL 2025
La sentenza della Corte rende quindi incostituzionali gli articoli dal 62 al 72 del Dl n. 69/2013 (convertito dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013).
La Corte Costituzionale ha comunque deciso di lasciare al legislatore un margine di tempo per adeguare la normativa. Il termine di riferimento è quello previsto dall’articolo 32 del d.lgs. n. 116 del 13 luglio 2017, ovvero il 31 ottobre 2025. Entro quella data ci si aspetta una riforma generale della magistratura onoraria.
Nel frattempo viene concessa una “temporanea tollerabilità costituzionale” della situazione corrente, in modo tale da:
– evitare l’annullamento di molte decisione prese con la partecipazione dei giudici ausiliari in corte d’Appello;
– continuare a contare sui giudici onorari per lo smaltimento degli arretrati.
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