Firma grafometrica: le linee guida per la perizia forense

Come conseguenza del processo di dematerializzazione che interessa tutti i settori della nostra società, sono stati introdotti alcuni dispositivi di firma che riescono a catturare a e registrare dei parametri del gesto grafico, in modo tale da restituire un’esperienza di scrittura verosimile.

Si è favorito in tal modo il passaggio del mondo dell’analogico a quello del digitale. Questa innovazione, in campo forense, ha accelerato dei cambiamenti che interessano sia la parte tecnica dell’accertamento che la prassi procedurale.

Nel 2020, l’Associazione grafologica Italiana (A.G.I.), grazie al Dipartimento Peritale, si è impegnata nella stesura delle Linee guida operative per la verifica della firma biometrica con tecnologia grafometrica. L’operazione ha coinvolto anche la Polizia Scientifica di Roma e Namirial.

Un nuovo punto di riferimento

Siamo di fronte ad un documento unico nel suo genere, che diventa punto di riferimento non soltanto per i grafologi forensi, ma anche per pubblici ministeri e giudici.

Il codice di procedura civile, infatti, non contempla nessuna norma di riferimento per quanto concerne le procedure di acquisizione dati da parte dell’Esperto.

Il giudice, sostanzialmente, non dovrà più consegnare all’Esperto incaricato un documento analogico con la firma da verificare, ma un documento informatico con i dati biometrici della firma (strutturato adeguatamente in quanto a requisiti di conservazione e sicurezza).

Questa innovazione ha fornito un nuovissimo strumento di indagine per i grafologi, chiamati ad acquisire delle nuove competenze per restare aggiornati nei rapidi e costanti sviluppi che coinvolgono il settore digital.

Nel 2017 il primo documento

Da tempo, A.G.I. si occupa di scrittura biometrica, non soltanto con iniziative di ricerca, ma proponendo anche corsi di approfondimento che portano alla formazione di professionisti specializzati.

Già nel 2017, anno in cui si è tenuto il primo corso A.G.I. di formazione di grafometrica, era stato elaborato un primo documento con alcune indicazioni per il trattamento dei dati biometrici nelle sue fasi operative. Il documento è stato discusso, condiviso ed integrato con altri attori del progetto di cui oggi parliamo.

Nelle nuove Linee guida, invece, troviamo i dettagli dei percorsi operativi, con tutti i possibili scenari che nascono nell’ambito di una verifica, che ha per oggetto un documento sottoscritto con tecnologia grafometrica.

Le nuove linee guida

I dati che vengono acquisiti durante la scrittura, con l’aiuto di uno stilo e del tablet, divengono oggetto di analisi per il grafologo forense. Nelle linee guida ci sono le informazioni che possiamo rilevare dalla firma grafometrica, come:

  • pressione;
  • durata;
  • posizione in termini di coordinate;
  • tratti aerei a pressione zero;
  • rappresentazione grafica.

Tali dati vengono cifrati tramite la componente pubblica di una coppia di chiavi asimmetriche. La componente privata, tuttavia, può essere utilizzata soltanto previa autorizzazione del magistrato, poiché grazie ad essa si decifrano i dati biometrici della firma.

La firma cifrata, durante l’operazione di sottoscrizione, è contenuta nel documento informatico PAdES.

Una terza parte fidata, che ha l’incarico di conservare la propria chiave privata al fine di decifrare i dati biometrici del firmatario, gioca un ruolo chiave in caso di contenzioso.

Dati biometrici di base non standard

Aggiornare le Linee guida qui descritte era una necessità nata a causa della difficoltà di elaborare i dati biometrici di base non standard, prendendo come standard di riferimento l’ISO/IEC 19794-7. Quest’ultimo tratta nello specifico i formati di interoperabilità dei dati biometrici in relazione alle sottoscrizioni.

Utile sottolineare come venga utilizzata anche una versione non aggiornata dello standard, fatto non critico rispetto all’interoperabilità dei prodotti di mercato, dato che lo standard più recente non viene adottato dai fornitori.

Non gestire dati in questo formato non rappresenta una violazione delle regole, ma contribuisce a creare difficoltà a livello di interazione con i vari strumenti di perizia grafologica, che elaborano fisiologicamente i dati proprietari acquisiti attraverso un prodotto specifico.

Sono le stesse linee guida a proporre una metodologia best effort, con il vantaggio di essere condivisa anche dalla polizia scientifica nazionale.

Per concludere

Risulta utile dire che lo scenario operativo varia in base alla verifica, che può essere richiesta in ambito stragiudiziale o giudiziale.

In ambito giudiziale, l’Esperto può utilizzare i dati biometrici previa autorizzazione del magistrato, sui quali saranno possibili elaborazioni quantitative e qualitative. In ambito stragiudiziale, invece, l’esperto non dispone di dati biometrici, in quanto chiamato ad esprimersi su una firma flat, ovvero la semplice rappresentazione grafica della firma.

Nelle linee guida ci sono chiare indicazioni sull’acquisizione di un campione comparativo e su tutto quello che riguarda il report finale. Si descrivono, inoltre, possibili modalità operative che riguardano l’acquisizione di dati biometrici da parte dell’Esperto, che avvengono sia in presenza o tramite PEC.

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