11 Giugno 2020

fatture elettroniche e decreto ingiuntivo

Fatture elettroniche e decreto ingiuntivo: validità nuovamente confermata

L’orientamento della giurisprudenza in tema di validità delle fatture elettroniche ai fini del decreto ingiuntivo non è univoco, come abbiamo già avuto modo di parlare in altri articoli presenti in questo blog.

Vogliamo arricchire le informazioni a proposito portandovi un’altra ordinanza a favore della validità, ricordandovi che il nodo centrale della questione risiede nel contenuto degli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972 nei quali si indica che un decreto ingiuntivo è ammissibile se il ricorrente fornisce gli estratti delle scritture contabili a dimostrazione dell’esistenza del credito.

VALIDITÀ DELLE FATTURE ELETTRONICHE: IL CASO

Una società fa ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo e allega alcune fatture elettroniche in formato xml come prova del credito maturato.

Il Tribunale di Verona accoglie il ricorso e ingiunge al debitore di pagare le somme, maggiorate di interessi e spese, ritenendo che le fatture elettroniche in formato xml siano del tutto equivalenti all’estratto delle scritte contabili.

La motivazione si basa su due elementi:

– il Sistema d Interscambio «genera documenti informatici [ndr: le fatture elettroniche] autentici ed immodificabili, che non sono semplici ‘copie informatiche di documenti informatici’, bensì duplicati informatici’ assolutamente indistinguibili dai loro originali»;

– le fatture elettroniche generate dal SdI sono obbligatorie in caso di vendita di beni prestazioni di servizi, e i soggetti emittenti sono esonerati dall’obbligo di annotare le fatture emesse in un registro apposito.

Di conseguenza, è «illogico pensare che un’impresa debba tenere delle scritture contabili che non ha l’obbligo di utilizzare». Ciò rende impraticabile la via della prova tramite l’estratto delle scritture contabile a favore delle fatture elettroniche.

E l’equipollenza delle fatture elettroniche all’estratto delle scritture contabili disattiva gli obblighi indicati dall’art. 634 co.2 c.p.c. ai fini dell’ottenimento del decreto ingiuntivo.

[Fonte: Studio Fabbrani&Associati, Studio BTC]

Hai bisogno di computer e di strumenti informatici che ti permettano di svolgere la tua professione in modo veloce, sicuro ed efficiente? Scopri i nostri prodotti.

———

LEGGI ANCHE:

L’importanza di scrivere bene un ricorso (lo dice anche la Cassazione)

Ricorso opposizione decreto ingiuntivo

 


LEGGI ANCHE

tributaristi specializzazione

Compenso ridotto all’avvocato che non descrive gli allegati

Il tribunale di Verona ha stabilito che un avvocato può avere il suo compenso ridotto se non descrive correttamente gli allegati nel ricorso per decreto…

Avvocati: sul sito web no alla pubblicità ingannevole

Avvocati: sul sito web no alla pubblicità ingannevole

Usare sul proprio sito il termine “gratuito” viola dovere e decoro della professione Il Cnf, con la sentenza n. 75/ 2021 rinvia un Avvocato del…

pagare per ottenere dati

Google, le forze dell’ordine dovranno pagare per ottenere dati

Davanti alla richiesta crescente di informazioni sui suoi utenti, Google ha deciso che le agenzie governative statunitensi e le forze dell’ordine dovranno pagare per ottenere…

TORNA ALLE NOTIZIE

Servicematica

Nel corso degli anni SM - Servicematica ha ottenuto le certificazioni ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013.
Inoltre è anche Responsabile della protezione dei dati (RDP - DPO) secondo l'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679. SM - Servicematica offre la conservazione digitale con certificazione AGID (Agenzia per l'Italia Digitale).

Iso 27017
Iso 27018
Iso 9001
Iso 27001
Iso 27003
Agid
RDP DPO
CSA STAR Registry
PPPAS
Microsoft
Apple
vmvare
Linux
veeam
0
    Prodotti nel carrello
    Il tuo carrello è vuoto