firma elettronica

Titolare d’impresa e antiriciclaggio: comunicazione obbligatoria con firma digitale

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.55 dell’11 marzo 2022 «recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust»

Il DM 55/2022, pubblicato il 25 maggio 2022 sulla Gazzetta Ufficiale, pone a carico di una vasta platea di soggetti l’attuazione di alcune importanti operazioni finalizzate alla trasparenza degli assetti proprietari, come previsto dal Codice Antiriciclaggio. Alla base del provvedimento troviamo il concetto di “titolarità effettiva”, che è l’oggetto di una nuova comunicazione obbligatoria, che dovrà avvenire per via telematica con la firma digitale.

Lo scopo è quello di tenere un registro delle persone fisiche beneficiarie dell’attività d’impresa. Parliamo quindi di una manovra antiriciclaggio, che aiuta a trovare le imprese che cercano di nascondere la loro reale titolarità, diventando aziende di comodo che nascondono i beneficiari effettivi degli introiti.

Come si definisce il titolare effettivo

Ma chi è il “titolare effettivo”? È la persona fisica (o le persone fisiche) che controlla o possiede il cliente. Parliamo della persona fisica per la quale viene realizzata un’attività o un’operazione. I criteri in gioco vengono specificati nell’allegato tecnico del decreto.

Nel caso di entità giuridica, sono le persone fisiche che controllano o possiedono tale entità e che di conseguenza ne risultano beneficiari.

Comunicare il titolare effettivo con la firma digitale

Comunicare la titolarità effettiva è un’operazione che deve essere effettuata entro 30 giorni dal compimento dell’atto che dà origine ad un’eventuale variazione. «Gli stessi soggetti comunicano annualmente la conferma dei dati e delle loro informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dell’ultima comunicazione della loro variazione o dall’ultima conferma».

Per trasmettere la comunicazione si può utilizzare il sistema Depositi e Istanze Registro Imprese (DIRE). Per utilizzare questo sistema bisogna essere in possesso di: firma digitale, PEC e Utenza Telemaco (anche tramite SPID). In questo modo si può portare avanti l’adempimento delle variazioni di indirizzo di sede, i rinnovi delle camere amministrative, trasferimenti d’azienda e molto altro ancora.

Se l’obbligo di comunicazione viene dimenticato o aggirato, la Camera di Commercio deve constatare la violazione attraverso sanzioni che arrivano ad un massimo di 1.032,00 euro. La sanzione potrebbe essere ridotta di un terzo della somma nel caso in cui «la denuncia, la comunicazione e il deposito avvengano nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti».

Combattere l’evasione

L’obiettivo è mantenere ben saldo il controllo sul rapporto tra società e privati, evitando che le ultime diventino veicolo di evasione e di occultamento di denaro che potrebbe alimentare i fondi per terrorismo e malaffari.

È un escamotage burocratico che ha nobili finalità. L’esecuzione è facilitata dal fatto che una semplice firma digitale consente l’identificazione del dichiarante da remoto, senza dover effettuare l’operazione in presenza.

Da quest’aspetto possiamo notare l’importanza della transizione digitale all’interno del nostro Paese, che da decenni è intrappolato nelle ragnatele della burocrazia. Negli strumenti dell’innovazione digitale possiamo osservare un bagliore di crescita ed emancipazione.

Ma che cos’è la firma digitale?

La firma digitale è il miglior sistema per firmare documenti online in tutta tranquillità e sicurezza. Equivale ad una firma cartacea, ed è attualmente l’unica tipologia di firma elettronica che possiede questa peculiarità.

Un documento con firma digitale ha valenza legale se rispetta tre caratteristiche:

  • autenticità, che garantisce l’identità del soggetto;
  • integrità, che assicura che il documento non ha subito modifiche;
  • non ripudio, ovvero il disconoscimento della firma.

Tutti i punti precedenti possono essere ottenuti facilmente mentre si firma un documento cartaceo. Nella firma digitale, però, il rischio di truffe e frodi è molto più alto. Non basterà utilizzare soltanto un pennino elettronico, oppure apporre la foto della firma per rendere un documento legalmente autentico.

Varie tipologie di firma elettronica

La firma elettronica che tutti conoscono è quella che si fa con un pennino elettronico touch, per esempio, quando si ritira un pacco.

Quando firmiamo con un pennino elettronico la firma non ci risulta molto simile alla nostra. Infatti, questa ha valore legale soltanto attraverso un giudice, in quanto non dispone di criteri di valutazione di autenticità. In caso di disputa legale si rende necessaria una perizia calligrafica per riconoscere l’autenticità della firma.

La firma elettronica avanzata, invece, ha valore legale, perché consente di firmare con strumenti in grado di dimostrare l’autenticità dell’identità dell’individuo. Questa firma si può utilizzare, per esempio, per acquistare un dispositivo elettronico, ma non per un contratto immobiliare. Infatti, non possiede tutti i tre principi che abbiamo elencato.

La firma elettronica qualificata, invece, è un tipo di firma elettronica che unisce la firma elettronica avanzata ad un sistema asimmetrico di chiavi a coppia: una privata e una pubblica.

Quella privata consente al titolare di verificare correttamente l’autenticità e la provenienza del documento e quella pubblica esegue la verifica per il destinatario. Questa firma, dunque, garantisce autenticità e inalterabilità delle informazioni.

La firma digitale rispetta i tre punti sopracitati soltanto grazie ad un ente esterno che attesta la firma e la rende identica ad ogni sottoscrizione digitale.

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