Fattura elettronica: come cambierà la conservazione

Lo scorso 24 novembre l’Agenzia delle entrate ha diffuso un provvedimento che offre alcuni spunti sul completamento del percorso digitale avviato con la fatturazione elettronica.

Il punto più importante prevede la risoluzione delle divergenze tra il Garante per la tutela dei dati personali e l’Agenzia delle Entrate. Il Garante, infatti, aveva manifestato perplessità e imposto delle limitazioni per la memorizzazione dei file xml delle fatture elettroniche.

La fatturazione elettronica era stata ritenuta sensibile rispetto alla profilazione delle scelte dei consumi dei privati. Tali dati possono essere rilevati dalla descrizione delle fatture, che dovrebbero essere tutelate e riservate.

Nel provvedimento vengono chiarite, inoltre, le procedure da parte dell’Agenzia delle Entrate che riguardano il trattamento delle fatture elettroniche e dei dati relativi.

Vengono anche presentati dei servizi innovativi, che migliorano il percorso intrapreso con l’obbligo di fatturazione elettronica e semplificano gli adempimenti a carico dei professionisti e dei contribuenti.

L’Agenzia delle Entrate dovrà memorizzare i file xml

L’Agenzia delle Entrate dovrà memorizzare i file delle fatture elettroniche fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione di riferimento.

I file delle fatture elettroniche trasmesse correttamente al SdI, invece, resteranno disponibili nell’area riservata fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui sono stati ricevuti i dati.

Se un contribuente non dovesse aderire a questi servizi, verranno resi disponibili per la consultazione soltanto i “dati fattura” fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione di riferimento.

Per quanto riguarda gli operatori titolari di partita IVA, la consultazione potrà essere effettuata dagli intermediari delegati (articolo 3, comma 3, DPR 322/98). Per i soggetti non titolari di partita IVA, le fatture elettroniche saranno visibili partendo dalla data di adesione al servizio di consultazione.

Il diritto di accesso alle fatture elettroniche

I file delle fatture elettroniche e delle note di variazione possono essere acquisiti e consultati dal personale delle strutture dell’Agenzia delle entrate.

L’accesso ai file xml delle fatture elettroniche che vengono emesse nei confronti dei consumatori finali è permesso per «controlli fiscali nei confronti del consumatore finale avviati esclusivamente nei casi di attività di verifica della spettanza di detrazioni, deduzioni o agevolazioni fiscali, ovvero nei casi di verifiche puntuali, qualora le stesse siano state poste in essere preliminarmente nei confronti di operatori economici, i cui beni ceduti o servizi prestati oggetto della fattura siano stati acquistati dal predetto consumatore e gli elementi della stessa siano tali da far emergere un rischio di evasione fiscale».

Per le fatture emesse da prestatori/cedenti del settore legale, i files fattura verranno cifrati e conservati in un’area separata dello “storage”. L’accesso sarà consentito soltanto con l’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, o, in caso di contenzioso, previa richiesta del Giudice.

L’accesso e il trattamento dei dati memorizzati dal SDI verranno tracciati. Questo andrà a semplificare la procedura di acquisizione delle fatture in caso di ispezioni, accessi o verifiche.

Fatture false

In alcuni casi sono state emesse fatture elettroniche all’insaputa del titolare della partita IVA, veicolate con un canale di trasmissione differente rispetto a quello utilizzato abitualmente dall’operatore IVA.

L’Agenzia delle Entrate, per evitare che avvengano tali pratiche illecite, istituirà un servizio web di censimento che consentirà ai soggetti passivi IVA di fornire le indicazioni dei canali utilizzati abitualmente per trasmettere la fattura elettronica.

In caso di ricezione da parte del SDI di una fattura elettronica che proviene da un canale diverso da quelli dichiarati, il sistema invierà una mail di allerta all’indirizzo PEC indicato dall’operatore IVA durante il censimento.

Per concludere

Ci si interroga sulla ratio della permanenza dell’obbligo di conservazione a carico del contribuente. Le perplessità sono alimentate da molteplici ragioni.

La PA, innanzitutto, non può richiedere ai cittadini documenti o imporre obblighi di conservazione. L’Agenzia dovrebbe predisporre di un servizio di validazione delle fatture elettroniche, tramite il quale i soggetti interessati che siano in possesso di un xml relativo alla fattura elettronica possano richiedere una certificazione del transito della fattura dal SdI.

L’inesistenza dell’obbligo di conservazione è sancita da tempo dall’art. 1, comma 6 bis del DL 127/2015: «Gli obblighi di conservazione previsti dall’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall’Agenzia delle entrate».

La soluzione della diatriba tra il Garante e l’Agenzia delle entrate ha dato il via libera definitivo all’Agenzia per la memorizzazione dei file xml riguardo le fatture elettroniche, e ha eliminato qualsiasi causa ostativa all’effettiva applicabilità della norma sopra riportata.

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