Dal 18 febbraio al 30 aprile 2021 si svolgeranno i consueti controlli triennali da parte dei Consigli dell’Ordine per verificare l’effettivo esercizio della professione forense.
La legge professionale forense, all’art.21, indica che l’iscrizione all’albo è soggetta all’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente.
La verifica avviene in considerazione di alcuni criteri indicati dal Decreto Ministeriale n. 47 del 2016.
ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE: L’AUTODICHIARAZIONE
È compito dell’avvocato rilasciare una dichiarazione con cui attesta il possesso dei seguenti requisiti:
- essere titolare di una partita iva attiva;
- usare locali o avere almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività lavorativa (anche in condivisione con altri avvocati);
- aver seguito almeno cinque cause all’anno; valgono anche gli incarichi conferiti da altri professionisti;
- possedere un indirizzo PEC, comunicato al Consiglio dell’Ordine;
- aver assolto l’obbligo di aggiornamento professionale;
- essere intestatario di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità professionale;
- essere in regola con i contributi dovuti al Consiglio dell’Ordine e a Cassa Forense.
Gli Ordini mettono a disposizione software o piattaforme telematiche per agevolare l’invio della dichiarazione.
Una volta raccolte tutte le dichiarazioni, gli stessi Consigli dell’Ordine individuano, in modo automatizzato, un “campione” da sottoporre a ulteriori controlli.
DEROGHE AI CRITERI
I suddetti criteri non si applicano a:
– donne avvocato per il periodo di maternità, per i primi due anni di vita del bambino o dal momento dell’adozione;
– avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo;
– avvocati che dimostrano di essere affetti o di essere stati affetti da una malattia che ne ha compromesso le possibilità lavorative;
– avvocati che assistono in modo continuativo congiunti o coniugi affetti da una malattia che ne ha compromesso l’autosufficienza;
– avvocati iscritti all’albo da meno di cinque anni.
CONSEGUENZE DEI CONTROLLI ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
Nel caso i controlli dovessero dimostrare che l’esercizio della professione forense non è portato avanti in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, la conseguenza è la cancellazione dall’albo.
In caso di cancellazione, l’avvocato ha sempre il diritto di presentare le proprie rimostranze ed essere ascoltato. Inoltre, può sempre chiedere la reiscrizione.
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