La Cassazione si è espressa sulla validità di un’ordinanza comunicata dalla cancelleria all’avvocato di una delle parti via fax e non via pec poiché la casella di quest’ultimo risultava malfunzionante.
IL RICORSO
In un caso legato a un contratto preliminare e a un contratto di comodato d’uso di un immobile, una delle parti procede secondo l’ex art. 702 bis c.p.c. e si vede riconosciuto lo scioglimento dell’accordo.
L’altra parte ricorre in Corte d’Appello e la Corte dichiara il gravame inammissibile perché depositato dopo l’esaurimento del termine fissato dall’articolo 702 quaterc.p.c.
Il termine considerato dalla Corte coincide con il giorno e l’ora in cui l’ordinanza del Tribunale è stata comunicata all’avvocato della parte via fax, dopo che il tentativo via pec è fallito per un malfunzionamento della casella di posta del destinatario.
La sentenza della Corte d’appello si basa su tre motivi:
- i ricorrenti dichiarano che la sentenza non è mai stata loro notificata dato che il tentativo di notifica via PEC ha avuto l’ esito di “mancata consegna”.
Il termine breve per l’appello fissato dall’articolo 702 quater c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione dell’impugnata ordinanza, non sussisterebbe; - della sentenza trasmessa via fax, è presente nel fascicolo di ufficio solo la copia della prima pagina dove è indicato unicamente lo”scioglimento della riserva”.
Questo non dimostrerebbe l’avvenuta trasmissione del provvedimento, ma solo dell’avviso di scioglimento di riserva; - i ricorrenti ritengono che la Corte territoriale abbia errato nel considerare il fax un mezzo idoneo ai fini della decorrenza del termine breve, poiché non assicura la trasmissione integrale del documento.
Si giunge dunque in Cassazione.
PERCHÉ LA COMUNICAZIONE DELLA CANCELLERIA ALL’AVVOCATO VIA FAX È AMMESSA
Con l’ordinanza n. 15298/2020 del 17 luglio 2020, la Cassazione ribadisce che:
1. se la notifica via pec risulta impossibile per cause non imputabili al destinatario, il cancelliere deve procedere secondo l’art. 136 c.p.c., terzo comma, e trasmettere via fax o a mezzo ufficiale giudiziario;
2. se la notifica via pec risulta impossibile per cause imputabili al destinatario, il cancelliere deve procedere alla comunicazione tramite deposito in cancelleria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, D.L. 179/2012.
Nel caso specifico, il cancelliere ha scelto la trasmissione via fax, che è la soluzione che tutela maggiormente il destinatario, perché lo solleva dalla responsabilità di essere la causa della mancata notifica via pec, pertanto il destinatario non ha alcun motivo di lamentarsi.
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