La durata dell’udienza incide sul compenso dell’avvocato? Se si rivela estremamente breve, il compenso può essere escluso?
UN’UDIENZA PRELIMINARE DI SOLI 10 MINUTI
Un avvocato, difensore di un assistito ammesso al gratuito patrocinio, impugna il decreto con cui il g.u.p. liquida il compenso da lui maturato. Alla base dell’impugnazione, la mancata liquidazione della somma maturata per la fase decisionale.
Il Tribunale rigetta l’impugnazione, sostenendo che la fase decisionale, essendo durata una decina di minuti e in un’unica sessione, ha rappresentato solo «un simulacro di discussione, durato pochi secondi». Troppo poco per concorrere al calcolo del compenso del legale.
L’avvocato ricorre in Cassazione lamentando la violazione e/o falsa applicazione
– dell’art. 12 comma 3, lettera d) del dm n. 55/2014, in cui si dice che «il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: […] per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l’assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica».
– dell’art.12 comma 1, del dm n. 55/2014 in cui vengono elencati tutti parametri da considerare ai fini della liquidazione del compenso del difensore.
L’avvocato ritiene dunque incorretta la decisione del giudice di non considerare l’udienza preliminare nel calcolo della somma solo perché non ha assunto la forma di una vera e propria udienza.
LA DURATA DELL’UDIENZA CONCORRE A QUANTIFICARE IL COMPENSO MA NON LO ESCLUDE
Con l’ordinanza n. 18791/2020, la Cassazione accoglie il ricorso e spiega che la breve durata dell’udienza preliminare non consente al giudice di negare il compenso all’avvocato.
Così si legge nell’ordinanza:«il tempo necessario per lo svolgimento della prestazione professionale, quindi, purché svolta in udienza che non sia di mero rinvio, rileva unicamente ai fini della quantificazione del compenso conseguentemente maturato, ma non può in alcun modo comportare che, in ragione della asserita brevità temporale di esecuzione della stessa, il compenso relativo possa essere addirittura negato».
Il tempo è dunque un parametro che serve a quantificare con più precisione il compenso, mai ad escluderlo.
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