Rosa Colucci 12 Luglio 2024

barattolo con soldi

Donazioni indirette: ok la scrittura privata se c’è l’intento di liberalità

La Cassazione chiarisce che le donazioni indirette, ossia quelle effettuate con atti diversi dalla donazione diretta (art. 769 c.c.), non devono necessariamente essere redatte con atto pubblico, ma possono essere valide anche se effettuate con scrittura privata, a patto che emerga chiaramente l’intento di liberalità.

Lo ha stabilito la Prima Sezione Civile con l’ordinanza n. 18098 del 2 luglio 2024.

Nel caso di specie, la Cassazione ha confermato la validità di un accollo di mutuo, effettuato con scrittura privata, a favore di un terzo, e qualificato dal giudice di merito come donazione indiretta.

La Corte ha precisato che:

  • La donazione indiretta si configura quando un negozio, pur non avendo la forma della donazione, è sorretto da un intento di liberalità e ha l’effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario. L’intento di liberalità deve essere desunto da un rigoroso esame di tutte le circostanze del caso concreto.
  • Per la validità delle donazioni indirette non è richiesta la forma dell’atto pubblico, ma è sufficiente la forma prevista per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità.
  • Nel caso specifico, l’accollo di mutuo, pur essendo un negozio a titolo oneroso, è stato effettuato a favore del terzo senza alcuna controprestazione da parte di quest’ultimo. Ciò ha indotto il giudice di merito a ritenere che l’operazione configurasse una donazione indiretta e, come tale, valida anche se effettuata con scrittura privata.

La sentenza è importante perché chiarisce i requisiti di forma delle donazioni indirette e offre un utile orientamento per la prassi.

In particolare, la Cassazione ha sottolineato che:

  • L’intento di liberalità è l’elemento fondamentale che distingue la donazione indiretta da altri negozi giuridici.
  • La forma della donazione indiretta è libera, potendo essere utilizzata qualsiasi forma prevista per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità.
  • L’onere della prova dell’intento di liberalità grava su chi eccepisce la donazione indiretta.

La sentenza è stata pubblicata il 2 luglio 2024.


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