Divieto di accaparramento, sentenza della Cassazione

Se l’avvocato pubblica online un fac-simile della procura è accaparramento di clienti?

Ecco la Sentenza della Cassazione sull’accaparramento di clientela da parte di un avvocato. In particolare, quest’ultimo pubblica online il fac-simile della procura per la sua nomina, incitando a contattarlo. Perciò, la Suprema Corte interviene con la Sentenza n. 7501/2022 che si basa sull’ambito applicativo dell’art. 37 del Codice deontologico forense (CDF).

La Sentenza della Cassazione sull’accaparramento di clientela dell’avvocato sull’ambito applicativo del CDF

L’articolo 37comma 4, del Codice Deontologico Forense vieta proprio il fenomeno di accaparramento della clientela. Ossia, procacciamento di clienti attraverso un comportamento non corretto. Nello specifico, la disposizione contiene un elenco completo di comportamenti che non sono leciti per il professionista.

Ma andiamo per gradi.

La vicenda di specie

Nello specifico, la vicenda coinvolge il procacciamento di clientela nell’ambito di un procedimento penale in corso per disastro ambientale a carico di una società. Il legale della persona offesa pubblicava online sul sito del Comitato apposito un modulo fac-simile di procura alle liti. Qui, invitava chiunque volesse a fare causa alla detta azienda.

Poi, su istanza della tale società il COA di Trento avvia un procedimento disciplinare a scapito dell’avvocato in questione. E, all’esito dell’istruttoria, ritiene il legale colpevole della violazione di cui all’art. 37, comma 4 CDF. Di conseguenza, commina la sanzione disciplinare dell’avvertimento.

Dunque, per il COA la pubblicazione del fac-simile online corrisponde al voler raggiungere nuovi seguaci in maniera strumentale e anomala. Infatti, l’Ordine Avvocati di Trento rileva nell’istruttoria che l’avvocato era a conoscenza che i propri recapiti e i moduli di procura erano reperibili sul sito del Comitato.

La sentenza della Cassazione sull’accaparramento di clientela dell’avvocato in maniera strumentale

Perciò, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite conferma con la Sentenza n. 7501 la violazione e sanzione dell’avvertimento all’avvocato. Come dicevamo, la condotta del legale integra la fattispecie di accaparramento della clientela, ai sensi dell’art. 37 comma 4 del CDF. Difatti, quest’ultimo afferma che:

“è vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le prestazioni professionali di avvocato al domicilio degli utenti, nonché nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico”.

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