La riforma del processo penale (legge n. 134/2021), in vigore dal 19 ottobre 2021, ha introdotto ufficialmente il diritto all’oblio, ovvero la cancellazione di tutti i contenuti web relativi ai casi che si concludono con archiviazione, assoluzione o non luogo a procedere.
Il diritto all’oblio è inserito all’art.25 e prevede che in tali casi venga emesso un provvedimento di deindicizzazione di tutti i dati personali di indagati o imputati dai motori di ricerca.
TUTELARE RISERVATEZZA E IMMAGINE
La disposizione mira a evitare gli effetti negativi che il perdurare di tali informazioni potrebbe avere sulla vita di chi è stato coinvolto in indagini o processi ma ne è uscito “pulito”.
Internet consente infatti di poter reperire facilmente informazioni su persone coinvolte in procedimenti. Tali informazioni potrebbero però non essere aggiornate rispetto allo sviluppo degli stessi. Ciò potrebbe intaccare la reputazione e la riservatezza presenti e future delle persone citate.
In un’intervista a La Repubblica del settembre 2019, l’ex Garante della Privacy Antonello Soro riassume così la questione:
«La rete annulla la distanza temporale tra una pubblicazione e la successiva, ospitando senza soluzione di continuità notizie anche risalenti, spesso superate dagli eventi e per ciò non più attuali.»
DEINDICIZZAZIONE E DIRITTO D’INFORMAZIONE
Gestire il diritto all’oblio non è però semplice. La deindicizzazione può infatti scontrarsi con altri diritti, come quello all’informazione.
A tal proposito si è espressa anche la Cassazione con l’ordinanza 15160/2021.
L’ordinanza si riferisce al caso di un articolo di giornale pubblicato sul web in cui un imprenditore veniva associato a dei clan mafiosi locali, in assenza di qualsiasi indagine. La Cassazione ha ritenuto che il diritto di informazione fosse lesivo dell’immagine dell’imprenditore e ha imposto la deindicizzazione dell’articolo.
In ogni caso, sarà compito del Governo bilanciare tutti gli elementi in gioco e rendere effettiva la disposizione attraverso uno specifico decreto legislativo.
DIRITTO ALL’OBLIO, I RIFERIMENTI EUROPEI.
La novità inserita nella riforma del processo penale segue la scia delle disposizioni europee già esistenti, prima fra tutte il GDPR.
In particolare, all’art.17 del Regolamento (UE) 2016/679 si parla di diritto alla cancellazione. Tale diritto permette a un soggetto di chiedere al titolare del trattamento la cancellazione dei propri dati personali e impone a questo di farlo “senza ingiustificato ritardo”.
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