Ci sono indicazioni contrastanti riguardo il pagamento telematico dei diritti di copia con PagoPA. Se nel processo civile l’obbligo è qualcosa di pacifico, la situazione cambia in ambito penale.
Secondo il Dipartimento affari di Giustizia – Direzione Generale degli Affari Interni, utilizzare il sistema PagoPa nel penale rimane qualcosa di facoltativo, che per essere attivato necessita di una procedura specifica.
Ma per il Dipartimento della Transizione Digitale della Giustizia – Direzione sistemi informativi automatizzati, è qualcosa di obbligatorio.
È proprio su questa presa di posizione che il Movimento Forense si è espresso. Per i presidenti Elisa Demma e Alberto Vigani: «La recente nota del Ministero della Giustizia, ove si prevede che i diritti di copia sia nel procedimento civile che nel procedimento penale debbano essere obbligatoriamente acquisiti online tramite la piattaforma PagoPa, non garantisce la tutela del libero accesso alla giustizia ed addirittura ostacola la salvaguardia del diritto di difesa».
Continuano: «Nei settori processuali in cui i fascicoli non risultano digitalizzati, come in quello del Penale oppure in tutti i procedimenti civili e penali presso il GDP o presso la Suprema Corte di Cassazione, la forma di pagamento telematico comporta di per sé una serie di adempimenti ulteriori da parte dell’avvocato».
La presa di posizione della Dag arriva per rispondere ad un quesito posto dal Procuratore di Verona, che ha ricordato che la lettera dell’art. 196 del Dpr 115/2002, modificato da Marta Cartabia, stabilisce che: «Il diritto di copia, il diritto di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile sono corrisposti tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82».
Leggiamo ancora: «A fronte di un così chiaro dettato normativo e tenuto conto della collocazione dell’art. 196 sopra richiamato all’interno del d.P.R. 115/2022, questa Direzione generale ritiene che la disposizione in esame sia riferita al processo civile con la conseguenza che a decorrere dal 28 febbraio 2023 il pagamento dei diritti di copia, del diritto di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio dovrà avvenire tramite la piattaforma PagoPA».
Ma per quanto riguarda il pagamento dei diritti di copia nel penale, «la Direzione affari interni rammenta che con nota prot. DOG 13550.U del 20.04.2020 la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati ha reso noto che in attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale il Ministero della Giustizia permette, tra gli altri servizi, il pagamento telematico dei diritti di copia», anche nel penale.
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La posizione è condivisa anche dal Tribunale di Torino, grazie ad un provvedimento disposto lo scorso 10 marzo 2023 che ha stabilito che le cancellerie penali debbano accettare le marche cartacee. Il pagamento tramite PagoPa, dunque, resta qualcosa di facoltativo.
Invece, la posizione della Dgsia è diversa, per cui «i pagamenti del contributo unificato, del diritto di certificato, delle spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile, nonché dei diritti di copia, sia nel procedimento civile sia nel procedimento penale, devono obbligatoriamente essere eseguiti tramite la piattaforma cosiddetta PagoPA».
Secondo il Movimento forense la scelta più corretta consisterebbe nella strada della facoltatività, sia per il penale che per il civile, «gestendo almeno una fase transitoria nell’attesa della digitalizzazione degli uffici».
L’avvocato, a titolo esemplificativo, prosegue il Movimento, è costretto ad accedere alla cancelleria al fine di controllare il numero delle copie da richiedere. Inoltre ci dovrà ritornare con la ricevuta PagoPa, al fine di effettuare la richiesta tornando anche per il ritiro delle copie in questione.
Qualche ufficio giudiziario «consente di interloquire con la cancelleria via Pec per conoscere il numero di pagine da richiedere e l’importo da pagare, ottenendo la spedizione delle copie richiesta via Pec o via servizio postale; tuttavia la Pec dovrà essere lavorata comunque da un operatore e, conseguentemente, la risposta da inoltrare all’avvocato o al cittadino istante non potrà mai essere immediata».
La previsione del pagamento telematico, inoltre, vanifica l’urgenza della richiesta della copia, poiché i vari adempimenti previsti comporteranno uno spreco di tempo che potrebbe invalidare il diritto di difesa. Le argomentazioni mosse per il diritto di copia valgono anche per le spese di notificazione e il diritto di certificato.
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