Il 4 novembre scorso, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto che attua la direttiva UE n. 2018/1673 relativa alla lotta al riciclaggio attraverso il diritto penale. Il decreto introduce diverse novità.
Ecco una panoramica.
LOTTA AL RICICLAGGIO, PROCEDIBILITÀ PIÙ SNELLA
L’art. 9 del codice penale disciplina il delitto comune del cittadino all’estero.
Nei casi previsti da tale articolo, il decreto prevede che non sia necessaria la richiesta del Ministro della Giustizia, l’istanza o la querela della persona offesa anche in caso di reato di ricettazione (art. 648 c.p.) o di reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.).
REATO DI RICETTAZIONE
L’art. 648 del codice penale che disciplina il reato di ricettazione si arricchisce di due nuovi commi che introducono:
– la pena alla reclusione da 1 a 4 anni e multa da 300 a 6000 euro se il fatto riguarda denaro o altri beni che provengono da contravvenzione punita con l’arresto nel minimo a 6 mesi e nel massimo superiore a un anno;
– l’innalzamento della pena nel caso in cui il reato sia commesso svolgendo un’attività professionale.
Il comma 2 viene sostituito con il seguente:
«Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a 6 anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a 3 anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione».
Il terzo comma viene modificato in:
«Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato».
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REATO DI RICICLAGGIO
L’art. 648 bis c.p. perde la dicitura “non colposo” presente nel primo comma. Ciò significa che gli estremi del reato di riciclaggio si configurano anche quando, fuori dei casi di concorso nel reato, si sostituisce o si trasferisce denaro, beni o altre utilità che provengono da un delitto colposo.
È poi aggiunto un secondo comma, che introduce tra i reati presupposto del riciclaggio anche quelli di tipo contravvenzionale:
«La pena è della reclusione da 2 a 6 anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi».
L’AUTORICICLAGGIO
Anche l’art 648 ter 1 c.p. che disciplina l’autoriciclaggio perde la dicitura “non colposo” al primo comma. Pertanto, il reato colpisce anche chi commette o concorre a commette un delitto colposo e «impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa».
Il comma due diventa:
«La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni».
È aggiunto poi un ulteriore comma, che indica la reclusione da 1 a 4 anni e la multa da 2.500 a 12.500 euro qualora il fatto riguardasse denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto nel minimo di 6 mesi e nel massimo superiore a un anno.
RICICLAGGIO E ATTIVITÀ MAFIOSE
Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provenissero da un delitto commesso con le condizioni o le finalità previste dall’art. 416 bis 1, le pene applicate sono quelle previste al primo comma dell’art.648 tre 1 c.p.: reclusione da 2 a 8 anni e multa da 5.000 a 25.000 euro.
L’art.416 bis 1 riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti in caso di reati connessi alle attività mafiose.
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