A un occhio non esperto, il PAT potrebbe sembrare solo la versione amministrativa della struttura informatica creata per il PCT. In realtà il Processo Amministrativo Telematico e il Processo Civile Telematico hanno certamente degli elementi in comune ma anche tante significative differenze.
Quali? Vediamone alcune.
L’ACCESSO
PCT e PAT non si basano su un’unica porta d’accesso condivisa ma, anzi, si appoggiano a due sistemi diversi: il Sistema Informatico della Giustizia Amministrativa (SIGA) per il PAT e il Portale dei Servizi Telematici (PST) per il PCT. Questa separazione si giustifica con le diverse procedure richieste dai due Processi Telematici, le quali richiedono strumenti, moduli e sistemi di sicurezza diversi.
LA PROCURA ALLE LITI
Nel caso in cui la procura sia su carta, PAT e PCT prevedono forme diverse di autentificazione. Il PAT richiede la cosiddetta asservazione che deve essere aggiunta, con firma digitale, alla copia per immagine della procura, oppure su documento informatico separato firmato digitalmente. Nel PCT invece l’asservazione non è obbligatoria e per confermare l’autenticità della procura è sufficiente apporre la firma digitale alla copia informatica.
LA FORMA CARTACEA DEGLI ATTI INTRODUTTIVI
Se nel PCT gli atti possono essere depositati in forma cartacea, nel PAT devono essere depositati telematicamente, come documenti informatici dotati di firma digitale. A dir la verità, anche nel PAT è previsto il deposito cartaceo (almeno fino al 1° gennaio 2018) ma è successivo e non sostitutivo del deposito telematico.
IL REDATTORE DI ATTI
Per svolgere le procedure del PCT è necessario avere un redattore atti, cosa invece non richiesta dal PAT. La necessità di un redattore atti si spiega con le diverse caratteristiche del deposito nel Processo Civile Telematico, che prevede l’invio, tramite mail PEC, di un atto criptato apribile solo dal Tribunale. È proprio il redattore atti a codificare e decodificare i documenti. Nel PAT invece si procede alla compilazione di moduli prestabiliti, forniti gratuitamente dal SIGA, e al loro successivo invio tramite semplice mail PEC, senza particolari sistemi di scurezza, non richiesti per questo tipo di processo telematico.
IL PERFEZIONAMENTO DEL DEPOSITO
La differenza tra PAT e PCT sta tutta nella mail PEC di riferimento. Nel PAT il deposito si considera perfezionato quando si riceve la prima PEC, quella di “Accettazione”; nel PCT bisogna invece attendere la seconda mail PEC, quella di “Consegna”.
LA FIRMA DIGITALE
Nel PAT esiste un unico formato di firma digitale accettabile ed è il PADES-BES. Nel PCT è invece possibile firmare anche il CADES.
Se il Processo Civile Telematico e il Processo Amministrativo Telematico ancora ti confondono, prova gratuitamente la nostra piattaforma Service1 qui.