14 Marzo 2025 - La sentenza

Difensore d’ufficio: diritto al compenso anche per le udienze di mero rinvio

La Cassazione chiarisce che la presenza del legale è comunque attività difensiva obbligatoria

Anche il difensore d’ufficio di un imputato irreperibile ha diritto al compenso, anche se ha partecipato solo a udienze di mero rinvio. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Seconda sezione civile, con l’ordinanza n. 4539/2025, accogliendo il ricorso di un avvocato a cui era stata negata la liquidazione degli onorari.

Il caso

L’avvocato aveva chiesto al Tribunale di Reggio Calabria la liquidazione del compenso per l’attività svolta in difesa d’ufficio dell’imputato, ammesso al gratuito patrocinio. Tuttavia, il Tribunale aveva rigettato la richiesta, ritenendo che la mera partecipazione a quattro udienze di rinvio, necessarie per le ricerche dell’imputato poi dichiarato irreperibile, non giustificasse la liquidazione dei compensi ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.M. 55/2014.

Anche in sede di opposizione, il Tribunale – Sezione civile – confermava il rigetto, costringendo l’avvocato a ricorrere in Cassazione.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, chiarendo che la presenza del difensore d’ufficio in udienza rappresenta un’attività difensiva obbligatoria, indipendentemente dal fatto che si tratti di un’udienza di mero rinvio.

Secondo i giudici:

  • Il diritto di difesa è sempre obbligatorio nel processo penale e il difensore d’ufficio, in quanto incaricato di una funzione pubblica, è tenuto a presenziare anche alle udienze di rinvio, che non potrebbero celebrarsi senza la sua presenza.
  • L’art. 12 del D.M. 55/2014 stabilisce che il compenso del difensore venga liquidato per fasi, includendo la fase introduttiva del giudizio.
  • La partecipazione a udienze di mero rinvio non esclude il diritto al compenso, ma incide solo sulla sua quantificazione, secondo i criteri previsti dalla normativa.

Di conseguenza, la Cassazione ha annullato la decisione del Tribunale, riconoscendo il diritto dell’avvocato alla liquidazione del compenso per l’attività difensiva svolta, anche in udienze tecnicamente non decisorie.


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