La Corte di Cassazione (Sezione Tributaria – Ordinanza n. 10692 del 19 aprile 2024), ha chiarito che il deposito telematico degli atti di parte, pur essendo disciplinato dall’art. 16 bis, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012, non è limitato ai soli atti e ai periodi ivi previsti.
In particolare, la Corte ha stabilito che:
- Il deposito telematico è una modalità di trasmissione degli atti processuali ammessa dall’ordinamento anche prima dell’entrata in vigore della disciplina specifica.
- L’invio telematico di un ricorso ad un ufficio non ancora abilitato al deposito telematico, in un giudizio iniziato prima del 30 giugno 2014, non comporta la nullità dell’atto.
- In caso di rifiuto dell’ufficio di accettare la busta telematica, la parte ha diritto alla rimessione in termini per il deposito cartaceo.
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La Corte ha precisato che il mancato deposito telematico di un atto in un procedimento in cui tale modalità è obbligatoria non comporta la nullità dell’atto stesso, ma solo la sua irregolarità.
Tuttavia, tale irregolarità può essere sanata con la rimessione in termini per il deposito cartaceo, a condizione che la parte dimostri di aver tempestivamente inviato l’atto per via telematica.
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