Nel Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020) sono contenute diverse novità che toccano da vicino la vita quotidiana di molti professionisti.
Tra le tante, 4 sono particolarmente interessanti
1) I DOMICILI DIGITALI
L’art. 24, comma 1-bis, del decreto è dedicato ai registri dei domicili digitali.
Spesso, questi registri non sono affatto aggiornati, causando problemi nel reperimento degli indirizzi di posta elettronica corretti.
Per tentare di risolvere la situazione, è stata prevista la cancellazione d’ufficio di tutti gli indirizzi non più funzionanti, ma le modalità con cui definire se un indirizzo è attivo o meno dovranno essere stabilite da specifiche linee guida.
2) L’ISCRIZIONE A INIPEC
L’art. 24, co. 1, lett. b), indica che l’iscrizione in INIPEC non è più limitata ai professionisti iscritti a ordini o collegi professionali, ma è estesa a «professionisti diversi da quelli di cui al primo periodo, iscritti in elenchi o registri detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituiti con legge dello Stato».
3) LA RITROVATA VALIDITÀ DELL’IPA AI FINI DELLE NOTIFICHE PEC
L’art. 3-bis della Legge 53/1994 aveva stabilito che le notificazioni telematiche dell’avvocato dovessero essere inviate esclusivamente a indirizzi tratti dai pubblici elenchi indicati dall’art. 16-ter d.l. 179/2012, modificato dalla legge 228/12 e convertito nella legge 221/12
Inizialmente, i pubblici elenchi di riferimento erano Reginde e IPA, ma con la legge 114/14 di conversione del d.l. 90/2014 IPA ha smesso di essere considerato un registro valido al reperimento degli indirizzi pec della P.A.
L’art. 28 del Decreto Semplificazioni ripristina la validità del registro.
4) PIATTAFORMA PER LA NOTIFICAZIONE DIGITALE DEGLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Con l’art. 8 comma 1 del Decreto Legge n. 35 del 14 dicembre 2018 nacque la società per azioni di proprietà statale che gestisce PagoPA, il sistema per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione.
L’art. 1, comma 492, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 prevedeva l’istituzione di una piattaforma digitale per le notifiche, sempre gestita da PagoPA S.p.A., e l’art. 26, comma 3, del Decreto Semplificazioni indica le finalità e il funzionamento della piattaforma per la «notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, in alternativa alle modalità previste da altre disposizioni di legge, anche in materia tributaria».
Sulla piattaforma vengono caricati le copie informatiche dei documenti analogici o i documenti informatici originali. Questi sono disponibili tramite un codice univoco inviato via pec al destinatario. Chi non è in possesso di un domicilio digitale viene notificato via posta cartacea.
[Per approfondire: “Semplificazioni, cosa cambia per gli avvocati: domicilio digitale e pubblici elenchi per notificazioni” – Agenda Digitale]
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