8 Ottobre 2020

COVID: il congedo parentale in caso di figli in quarantena

COVID: il congedo parentale in caso di figli in quarantena

Con i contagi da COVID in salita e nonostante le misure del nuovo DPCM n.125 è plausibile che nei prossimi mesi molti genitori si troveranno a dover affrontare l’esperienza della quarantena dei propri figli.
Come funziona il congedo parentale?

IL CONGEDO PARENTALE IN CASO DI QUARANTENA DEI FIGLI

I genitori hanno a disposizione diverse possibilità.

Lavoro agile

L’art. 5 del D.L. n. 111 dell’8 settembre 2020 prevede che al genitore lavoratore dipendente sia concesso di svolgere il proprio lavoro in smart working per tutta o parte della quarantena del figlio convivente e minore di 14 anni; quarantena che deve essere disposta dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territoriale nel caso in cui fosse stato accertato un contatto con un contagiato all’interno degli ambienti scolastici.
Questa misura è valida nel periodo tra il 9 settembre 2020 e il 31 dicembre 2020.

Congedo al 50%

Se il lavoro agile non fosse possibile, uno solo dei genitori può optare per un congedo al 50% della retribuzione. Anche in questo caso il figlio deve avere meno di 14 anni e la quarantena deve essere disposta dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territoriale nel caso in cui  fosse stato accertato un contatto con un contagiato all’interno dell’istituto scolastico.

QUARANTENA A SEGUITO DI CONTATTO FUORI DAL CONTESTO SCOLASTICO

Non sono state indicate misure per i casi in cui il figlio fosse costretto alla quarantena a seguito di un contatto con un contagiato avvenuto in contesti non scolastici. Cosa può fare un genitore in questo caso?

Ferie

I genitori, lavoratori sia pubblici che privati, possono utilizzare le ferie ancora a disposizione per il 2020. Opzione già caldamente sostenuta dal governo ai tempi del lockdown.

ROL e permessi

I genitori lavoratori dipendenti privati possono sfruttare eventuali ROL e permessi previsti dai CCNL.
I dipendenti pubblici non ha questa facoltà, ma hanno a disposizione 18 ore o 3 giorni di permessi per motivi personali e familiari, come previsto dall’ultimo CCNL.

Congedi parentali ordinari

I congedi parentali ordinari spettano ai genitori di bambini fino ai 12 anni (ex art. 32 D.Lgs. 151/2001).
La loro durata è di 6 mesi per la madre e di 7 mesi per il padre. La somma dei congedi parentali ordinari dei due non può superare gli 11 mesi.
Il genitore solo ha diritto a 10 mesi di congedo parentale.

L’indennizzo previsto è pari al 30% della retribuzione, se il periodo complessivo tra entrambi i genitori non supera i 6 mesi (salvo diversi trattamenti previsti dai CCNL) e fino al sesto anno di vita del bambino.
Fino all’ottavo anno del bambino, l’indennità rimane al 30% solo se il reddito individuale del genitore è inferiore a  2,5 volte l’importo del trattamento minimo pensionistico a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
Oltre l’ottavo anno e fino ai 12 non è prevista alcuna indennità.

Part-time

Il genitore può chiedere, per una sola volta, che il rapporto di lavoro passi da tempo pieno a tempo parziale, a patto che la riduzione d’orario non superi il 50% (ex art. 8, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015).

[Fonte orginale: edotto.com]

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