Per la costituzione in appello vale la proroga dei termini se la scadenza cade di sabato? Con l’ordinanza n. 21925/2021 del 30 luglio 2021, la Cassazione si è espressa in materia.
TERMINI IN SCADENZA IL SABATO
Un agente chiede al Tribunale di ottenere il pagamento di una somma a titolo di provvigione per l’attività svolta in una compravendita immobiliare.
Il Tribunale rigetta la domanda che però viene successivamente accolta dalla Corte d’Appello, sulla considerazione del ruolo dell’agente nella conclusione dell’affare.
Il soggetto condannato a pagare ricorre però in Cassazione. Tra i suoi motivi, anche la violazione e la falsa applicazione delle norme sul computo dei termini (artt. 152, 153 e 155 c.p.c.), poiché l’agente avrebbe presentato la costituzione in appello oltre il termine di 10 giorni dalla notifica dell’atto di citazione. In particolare:
– il termine in questione scadeva di sabato, mentre la costituzione in appello è stata effettuata il lunedì successivo,
– il termine di 10 giorni non era prorogabile al primo giorno successivo non festivo, poiché il sabato non può essere considerato festivo;
– l’art. 155 c.p.c. non presenta una regola generale applicabile a tutti i termini processuali, ma solo ai termini per il compimento di atti processuali che si svolgono fuori dell’udienza.
COSTITUZIONE IN APPELLO E ART. 155 C.P.C.
La Cassazione ritiene il ricorso infondato perché:
– la proroga dei termini in scadenza il sabato prevista dall’art. 155 c.p.c. si applica anche ai termini per la costituzione in appello, che avviene con le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale secondo quanto indicato dal primo comma dell’art. 347 c.p.c.;
– il termine per la costituzione in appello dopo la notifica è un atto processuale che si compie fuori udienza. Nel caso in cui la scadenza cadesse sabato, la proroga al primo giorno non festivo prevista dall’art. 155 c.p.c. è applicabile.
Nell’ordinanza di legge:
«La disciplina del computo dei termini di cui all’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, che proroga di diritto, al primo giorno seguente non festivo, il termine che scade in un giorno festivo o di sabato, si applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini, anche perentori, contemplati dal codice di rito, compreso il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione».
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