Quale valore ha una notifica di un atto via PEC corredata da allegati che risultano illeggibili o vuoti?
Una risposta ce la offre la Cassazione con la sentenza n. 15001/2021, pubblicata a maggio 2021.
IL CASO
Una sentenza della Corte di Appello viene notificata via PEC al difensore di una delle parti che decide di impugnarla.
Il controcorrente ritiene che il ricorso sia però tardivo, perché notificato oltre il termine breve di 60 giorni dalla notifica della sentenza.
Il ricorrente replica che gli allegati alla sentenza impugnata contenessero solo pagine bianche e che il file della relata di notifica non contenessero che puntini neri. Pertanto, la notifica non poteva essere considerata idonea a far decorrere il termine breve previsto per la proposta di ricorso in Cassazione.
Messa davanti alla questione, la Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile.
NOTIFICA PEC E ALLEGATI ILLEGGIBILI. LE RESPONSABILITÀ DEL RICORRENTE
La Cassazione ha spiegato che, nel caso della notifica via PEC, quando si genera la prova dell’avvenuta accettazione da parte del sistema dell’invio e della ricezione del messaggio di consegna, sta alla parte che ne contesta la regolarità provare che il sistema non ha funzionato:
“Una volta acquisita al processo (in questo caso attraverso l’asseverazione) la prova della sussistenza della ricevuta telematica di avvenuta consegna, solo la concreta allegazione, da parte del destinatario, di una qualche disfunzionalità dei sistemi telematici potrebbe giustificare migliori verifiche sul piano informatico, con onere probatorio a carico del medesimo destinatario (Cass. 31 ottobre 2017 n. 15819; v. anche Cass. 22 dicembre 2016, n. 26773 e, per la precisazione che, in tale ambito, non vi è comunque necessità di querela di falso, Cass. 21 luglio 2016, n. 15035) e ciò in coerenza con i principi già operanti in tema di notificazioni secondo i sistemi tradizionali, ove a fronte di un’apparenza di regolarità della dinamica comunicatoria, spetta al destinatario promuovere le contestazioni necessarie ed eventualmente fornire la prova di esse (ex plurimis, v. Cass. 20 ottobre 2002, n. 18141; Cass. 20 luglio 1999, n. 7763)”.
Qualora i messaggio PEC fossero corredati da allegati in tutto o in parte illeggibili, sta al destinatario informare il “mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione legate all’utilizzo dello strumento telematico” (Cass. 31/10/2017, n. 25819).
Nel caso in questione il ricorrente non ha provveduto a informare o fornire prove riguardo le disfunzioni, di conseguenza il ricorso va considerato tardivo e inammissibile.
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