Pedinare un lavoratore in malattia per verificare se rispetta le fasce di reperibilità? Non è consentito, a meno che non ci siano indizi seri e circostanziati di comportamenti illeciti. Lo ha chiarito la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 23578/2025, confermando la decisione della Corte d’appello che aveva annullato un licenziamento disciplinare fondato su un report investigativo.
Il caso nasce dalla scelta di un datore di lavoro di incaricare un’agenzia investigativa, convinto che il dirigente in malattia non rispettasse gli obblighi di reperibilità. L’attività, durata sedici giorni – comprese le festività natalizie – si è tradotta in un pedinamento costante, con controlli dal mattino alla sera e monitoraggio non solo del dipendente, ma anche dei familiari e di terzi. Un’invasione della sfera privata che, secondo i giudici, non trova giustificazione.
La Corte territoriale, riformando la sentenza di primo grado, ha escluso la “giusta causa” e ha riconosciuto al dirigente le indennità dovute, sottolineando che il sospetto di illecito era del tutto assente. L’ordinamento, infatti, offre strumenti meno invasivi, come le visite fiscali Inps, sufficienti a verificare il rispetto delle fasce orarie.
Gli ermellini hanno confermato questa linea, richiamando precedenti giurisprudenziali e ribadendo che i controlli difensivi sono ammessi solo se proporzionati e limitati al necessario, senza trasformarsi in sorveglianza continua della vita privata. In caso contrario, le prove raccolte non solo sono inutilizzabili, ma rendono illegittimo il licenziamento.
Il principio non è nuovo, ma la sua applicazione resta problematica. Per i datori di lavoro, il messaggio è chiaro: anche di fronte a fondati motivi disciplinari, il diritto alla riservatezza del lavoratore prevale su controlli indiscriminati. Il rischio, altrimenti, è vedere annullati provvedimenti che si ritenevano solidi, con conseguenze economiche e reputazionali pesanti.
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