25 Agosto 2025 - LAVORO | Novità giurisprudenziali

Controlli in malattia, la Cassazione mette un freno: “Niente detective senza sospetti concreti”

L’uso di agenzie investigative per monitorare i dipendenti è illegittimo se manca un fondato sospetto di illecito. La Suprema Corte ribadisce: prima di ricorrere a strumenti invasivi, occorre utilizzare mezzi meno lesivi come le visite fiscali Inps

Pedinare un lavoratore in malattia per verificare se rispetta le fasce di reperibilità? Non è consentito, a meno che non ci siano indizi seri e circostanziati di comportamenti illeciti. Lo ha chiarito la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 23578/2025, confermando la decisione della Corte d’appello che aveva annullato un licenziamento disciplinare fondato su un report investigativo.

Il caso nasce dalla scelta di un datore di lavoro di incaricare un’agenzia investigativa, convinto che il dirigente in malattia non rispettasse gli obblighi di reperibilità. L’attività, durata sedici giorni – comprese le festività natalizie – si è tradotta in un pedinamento costante, con controlli dal mattino alla sera e monitoraggio non solo del dipendente, ma anche dei familiari e di terzi. Un’invasione della sfera privata che, secondo i giudici, non trova giustificazione.

La Corte territoriale, riformando la sentenza di primo grado, ha escluso la “giusta causa” e ha riconosciuto al dirigente le indennità dovute, sottolineando che il sospetto di illecito era del tutto assente. L’ordinamento, infatti, offre strumenti meno invasivi, come le visite fiscali Inps, sufficienti a verificare il rispetto delle fasce orarie.

Gli ermellini hanno confermato questa linea, richiamando precedenti giurisprudenziali e ribadendo che i controlli difensivi sono ammessi solo se proporzionati e limitati al necessario, senza trasformarsi in sorveglianza continua della vita privata. In caso contrario, le prove raccolte non solo sono inutilizzabili, ma rendono illegittimo il licenziamento.

Il principio non è nuovo, ma la sua applicazione resta problematica. Per i datori di lavoro, il messaggio è chiaro: anche di fronte a fondati motivi disciplinari, il diritto alla riservatezza del lavoratore prevale su controlli indiscriminati. Il rischio, altrimenti, è vedere annullati provvedimenti che si ritenevano solidi, con conseguenze economiche e reputazionali pesanti.


LEGGI ANCHE

Notifica a mezzo PEC in spam? Il ricorso non è possibile

Notifica a mezzo PEC in spam? Il ricorso non è possibile

Se la notifica a mezzo PEC finisce nella casella di spam, il destinatario può invocare la non conoscenza e/o non conoscibilità della stessa? Sul tema è intervenuta…

computer

Segreti d’impresa e privacy: il Garante chiarisce i limiti alla trasparenza

Il Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito i limiti alla conoscibilità dei dati personali aziendali, stabilendo che i segreti d’impresa e il…

avvocato stalking salerno

Avvocato vittima di Stalking: “Servirebbe modifica del quadro normativo”

L’Avvocatura salernitana è scossa dalla notizia dell’avvocato Alfonso Botta, minacciato e stalkerizzato da un suo cliente, nonostante le sue richieste di tutela non ascoltate. Dichiara…

TORNA ALLE NOTIZIE

Iso 27017
Iso 27018
Iso 9001
Iso 27001
Iso 27003
Acn
RDP DPO
CSA STAR Registry
PPPAS
Microsoft
Apple
vmvare
Linux
veeam
0
    Prodotti nel carrello
    Il tuo carrello è vuoto