Fino a che punto le attività dei lavoratori possono essere sorvegliate dal datore? Una risposta ce la offre il caso del Comune di Bolzano, reo di controllare la navigazione internet dei propri dipendenti in modo eccessivo e per questo sanzionato dal Garante della Privacy.
NAVIGAZIONE INTERNET AL DI FUORI DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE: IL CASO
Il Comune di Bolzano avvia un procedimento disciplinare contro un lavoratore al quale viene contestato di aver visualizzato Facebook e YouTube durante l’orario di lavoro. Il lavoratore scopre allora di essere stato controllato e presenta un reclamo al Garante della Privacy che procede con le indagini.
Si svela allora un sistema di monitoraggio e filtraggio delle attività su internet dei dipendenti da parte del Comune, corredato dalla conservazione dei dati raccolti per un mese e la creazione di report.
Il Garante decide quindi di procedere contro il Comune, nonostante questo avesse stipulato con i sindacati un accordo in materia e nonostante il procedimento venisse archiviato per l’inattendibilità dei dati raccolti a proposito della navigazione internet del lavoratore.
IL TRATTAMENTO DEI DATI DEVE AVVENIRE SEMPRE NEL RISPETTO DEL GDPR
Il Garante ha spiegato che qualsiasi trattamento di dati personali deve avvenire in accordo alle regole previste dal Gdpr. Il sistema architettato dal Comune di Bolzano invece
«consentiva operazioni di trattamento non necessarie e sproporzionate rispetto alla finalità di protezione e sicurezza della rete interna, effettuando una raccolta preventiva e generalizzata di dati relativi alle connessioni ai siti web visitati dai singoli dipendenti. Il sistema raccoglieva inoltre anche informazioni estranee all’attività professionale e comunque riconducibili alla vita privata dell’interessato».
Inoltre:
«l’esigenza di ridurre il rischio di usi impropri della navigazione in Internet non può portare al completo annullamento di ogni aspettativa di riservatezza dell’interessato sul luogo di lavoro, anche nei casi in cui il dipendente utilizzi i servizi di rete messi a disposizione del datore di lavoro».
Il caso si è concluso con una sanzione di 84.000€ e la revisione di tutti gli aspetti tecnici necessari ad «anonimizzare il dato relativo alla postazione di lavoro dei dipendenti, cancellare i dati personali presenti nei log di navigazione web registrati, nonché aggiornare le procedure interne individuate e inserite nell’accordo sindacale».
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