16 Giugno 2026 - Giustizia

Condominio e giudici di pace: un’altra proroga, gli stessi problemi

Il decreto legge di giugno 2026 sposta al 31 ottobre 2027 il trasferimento della materia condominiale alla magistratura onoraria. È il sesto rinvio dal 2017. L'Organismo congressuale forense chiede l'abrogazione della norma

La riforma che avrebbe dovuto trasferire l’intera materia condominiale alla competenza dei giudici di pace non trova ancora attuazione. Con il decreto legge 12 giugno 2026, n. 100, il legislatore ha ulteriormente prorogato il termine, fissandolo ora al 31 ottobre 2027. Si tratta del sesto rinvio rispetto alla scadenza originaria, che l’articolo 27 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 — recante la riforma organica della magistratura onoraria — aveva individuato nel 31 ottobre 2021.

Una riforma mai decollata

L’impianto della riforma del 2017 prevedeva un ridisegno organico delle competenze della magistratura onoraria, con l’attribuzione ai giudici di pace dell’intera cognizione delle controversie condominiali, tradizionalmente affidate al tribunale ordinario. L’obiettivo dichiarato era quello di deflazionare il carico dei tribunali e avvicinare la giustizia civile ai cittadini su materie di prossimità. A distanza di quasi un decennio dall’entrata in vigore della norma delega, tuttavia, quella previsione non ha mai trovato concreta applicazione.

Le ragioni del reiterato rinvio sono sostanzialmente invariate sin dal primo slittamento: gli uffici dei giudici di pace presentano carenze strutturali di organico che rendono di fatto impraticabile l’assorbimento di un contenzioso di massa come quello condominiale. Un trasferimento in blocco dell’intera materia produrrebbe, nelle condizioni attuali, un collasso funzionale degli uffici onorari, senza alcun beneficio per i cittadini.

I numeri del contenzioso condominiale

A rendere concreta la portata del problema sono i dati del Ministero della Giustizia, elaborati sulla base delle iscrizioni per materia al 31 dicembre 2025. Le procedure di mediazione obbligatoria avviate in materia condominiale ammontano a 23.763, pari al 14,5% del totale delle mediazioni registrate a livello nazionale. Il dato è significativo: la mediazione è condizione di procedibilità per tutte le controversie originate dalla violazione o dall’applicazione delle norme condominiali, il che rende quella cifra una proxy attendibile del volume complessivo del contenzioso potenziale destinato — a regime — agli uffici onorari.

La posizione dell’avvocatura

L’Organismo congressuale forense ha espresso una posizione netta, coerente con quanto sostenuto sin dall’origine del dibattito sulla riforma. Per l’OCF la norma di cui all’articolo 27 del D.Lgs. 116/2017 andrebbe abrogata, in quanto «si tratta di una riforma che continua a essere rinviata perché mancano le condizioni per renderla concretamente attuabile». L’avvocatura organizzata ritiene che gli sforzi del legislatore debbano essere concentrati sul rafforzamento degli uffici giudiziari esistenti e sull’adozione di misure strutturali capaci di incidere realmente sull’efficienza del sistema, piuttosto che sulla ripetizione di rinvii che lasciano invariato il quadro di fondo.


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