Il Consiglio Nazionale Forense ha ribadito un principio fondamentale della deontologia forense, stabilendo che l’avvocato, prima di assumere l’incarico, è obbligato ad accertarsi dell’identità della persona che gli conferisce il mandato e della parte assistita. La sentenza n. 269/2024, pubblicata il 25 novembre 2024, chiarisce che, se un avvocato omette tale verifica e successivamente scopre la falsità delle generalità dichiarate dal cliente senza rinunciare tempestivamente al mandato, questo comportamento costituisce un grave illecito disciplinare.
La vicenda in esame riguarda un avvocato che, non avendo verificato l’identità del cliente, è stato accusato di violazioni deontologiche. Il Consiglio distrettuale di disciplina forense della Corte d’Appello di Campobasso aveva deciso di sospenderlo dall’esercizio dell’attività professionale per due anni. Tuttavia, dopo aver considerato la prescrizione di alcune violazioni e l’insussistenza di altre, il CNF ha mitigato la sanzione, riducendola a una sospensione di un anno.
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