27 Maggio 2025 - Novità giurisprudenziali

Cassazione: sì alla pena pecuniaria anche per chi è senza mezzi

La Suprema Corte chiarisce che l’incapienza economica non impedisce la sostituzione della pena detentiva breve con quella pecuniaria prevista dalla riforma Cartabia. Una misura deflattiva che non può essere condizionata al patrimonio dell’imputato.

ROMA — Neppure chi è senza un euro in tasca potrà evitare la pena pecuniaria sostitutiva della detenzione breve. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18168/2025, depositata il 15 maggio, chiarendo un nodo delicato nato dall’applicazione della riforma Cartabia.

Il caso riguarda un uomo condannato a cinque mesi e dieci giorni di reclusione per un reato di lieve entità. Il giudice dell’esecuzione, preso atto della totale incapacità economica del condannato, aveva negato la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria prevista dall’art. 53 del d.lgs. n. 150/2022. Il pubblico ministero ha impugnato l’ordinanza e la Cassazione gli ha dato ragione.

La Suprema Corte ha affermato un principio destinato a fare scuola: la condizione economica del condannato non può costituire un ostacolo alla sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria. La ragione? La logica della pena sostitutiva non è patrimoniale ma funzionale, concepita per alleggerire le carceri e offrire alternative alla detenzione quando la condanna non supera i quattro anni.

La Cassazione ha ribadito che la norma, inserita nella riforma Cartabia, prevede un automatismo applicativo: se la pena detentiva è inferiore a quattro anni e non esistono motivi ostativi, il giudice deve procedere alla sostituzione con una delle pene alternative, tra cui quella pecuniaria. Introdurre un filtro basato sulla capacità di pagamento — ha sottolineato la Corte — significherebbe vanificare l’effetto deflattivo e compromettere la coerenza del sistema.

Una decisione che conferma la scelta del legislatore di slegare la pena sostitutiva pecuniaria dal reddito dell’imputato, puntando piuttosto sulla funzione deflattiva e rieducativa delle sanzioni alternative, nell’ottica di un sistema penale più equilibrato e meno carcerocentrico.


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