Nel contesto del giudizio di cassazione, è stato stabilito che il ricorso è considerato improcedibile se il ricorrente non presenta la copia notificata della sentenza impugnata. Questo principio è stato sancito dall’ordinanza n. 21443 della Cassazione, emessa il 31 luglio 2024, che chiarisce le condizioni necessarie per l’ammissibilità del ricorso.
Secondo l’articolo 369, comma 2, n. 2) del codice di procedura civile, se l’impugnazione è proposta contro una sentenza notificata, il ricorrente è tenuto a depositare la relata di notifica o, in caso di notifica a mezzo PEC, le copie cartacee dei messaggi di spedizione e ricezione. Tuttavia, la Cassazione ha sottolineato che la dichiarazione di improcedibilità non si applica qualora la documentazione sia già in possesso del giudice, ad esempio se è stata prodotta dal controricorrente entro i termini previsti o se la cancelleria ha provveduto alla comunicazione del provvedimento impugnato.
Nell’analizzare un caso specifico, la Suprema Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso, poiché non era stata prodotta neppure dalla parte controricorrente la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione. Questo chiarimento sottolinea l’importanza della documentazione adeguata per garantire la validità delle impugnazioni in sede di Cassazione.
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