Con l’ordinanza n. 3580/2025, pubblicata il 12 febbraio 2025, la Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sulle conseguenze della costituzione telematica in giudizio dell’appellante mediante il solo deposito cartaceo dell’atto di appello notificato via PEC, senza l’accompagnamento degli originali o dei duplicati telematici. La pronuncia segna un passo importante verso un’interpretazione meno formalistica delle modalità di costituzione in giudizio, privilegiando l’effettività dei mezzi di azione e difesa.
Il caso
La vicenda trae origine dalla causa intentata dagli eredi di un’automobilista deceduto in un incidente stradale. Gli eredi avevano citato in giudizio il Comune dove si era verificato il sinistro, la compagnia di assicurazione e un ristorante situato nelle vicinanze, chiedendo il risarcimento dei danni subiti. Dopo una prima sentenza, l’appellante si era costituito in giudizio depositando solo la copia cartacea dell’atto di appello notificato via PEC, senza allegare gli originali o i duplicati telematici dell’atto.
La decisione della Cassazione
I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso e rinviato la causa alla Corte di Appello di provenienza, stabilendo importanti principi di diritto:
- Nessuna improcedibilità per mancato deposito telematico: La Corte ha chiarito che la costituzione analogica dell’appellante, senza l’allegazione degli originali o duplicati telematici, non comporta l’improcedibilità dell’appello. Questo perché il destinatario della notifica PEC, avendo ricevuto l’originale dell’atto, è in grado di verificare autonomamente la conformità dell’atto stesso.
- Principio di strumentalità delle forme: La decisione si fonda sul principio di “strumentalità delle forme” processuali, secondo cui le modalità procedurali devono servire all’effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, evitando vuoti formalismi. La Corte ha sottolineato l’importanza dell’effettività dei diritti di difesa, richiamando gli articoli 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 della Costituzione italiana.
- Nullità sanabile e non improcedibilità: La tempestiva costituzione dell’appellante tramite deposito cartaceo dell’atto notificato via PEC non determina l’improcedibilità dell’appello, ma costituisce una nullità per vizio di forma, sanabile con il raggiungimento dello scopo dell’atto.
Un passo avanti verso la semplificazione processuale
La pronuncia della Cassazione rappresenta un importante passo verso una giustizia più snella e meno legata a formalismi, favorendo l’effettività del diritto di difesa senza inutili ostacoli procedurali. La decisione avrà un impatto significativo sulla prassi processuale, confermando un orientamento volto a privilegiare il merito delle cause rispetto ai formalismi procedurali.
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