Il datore di lavoro ha la facoltà di licenziare il lavoratore durante o alla fine del periodo di prova senza dover fornire una specifica motivazione. Questo perché il licenziamento durante il periodo di prova è considerato un atto discrezionale.
Tuttavia, il lavoratore licenziato può comunque impugnare il licenziamento in tribunale, lamentandone l’invalidità .
Per ottenere una sentenza favorevole, il lavoratore deve dimostrare che il licenziamento è stato nullo o illecito.
Casi di nullitĂ del licenziamento:
- Il licenziamento è nullo se il periodo di prova non è stato regolarmente pattuito nel contratto di lavoro.
- Il licenziamento è nullo se è stato intimato durante una malattia o un infortunio del lavoratore.
- Il licenziamento è nullo se è stato discriminatorio (ad esempio, basato su razza, sesso, religione, idee politiche, ecc.).
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Casi di illecito del licenziamento:
- Il licenziamento è illecito se è stato revocato dal datore di lavoro e poi nuovamente intimato.
- Il licenziamento è illecito se è stato ritorsivo, cioè se è stato intimato per punire il lavoratore per aver esercitato un suo diritto (ad esempio, il diritto di sciopero).
- Il licenziamento è illecito se è stato abusivo, cioè se è stato intimato per un motivo illecito o inesistente.
Onere della prova:
Spetta al lavoratore licenziato l’onere di provare in giudizio che il licenziamento è stato nullo o illecito.
Il datore di lavoro, invece, non ha l’obbligo di dimostrare la fondatezza del licenziamento.
(Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Ordinanza n. 13514 del 15 maggio 2024)
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