Rosa Colucci 17 Maggio 2024

licenziamento periodo di prova

Cassazione | Licenziamento durante il periodo di prova: cosa c’è da sapere?

🖋Il datore di lavoro ha la facoltà di licenziare il lavoratore durante o alla fine del periodo di prova senza dover fornire una specifica motivazione. Questo perché il licenziamento durante il periodo di prova è considerato un atto discrezionale.

👉Tuttavia, il lavoratore licenziato può comunque impugnare il licenziamento in tribunale, lamentandone l’invalidità.

Per ottenere una sentenza favorevole, il lavoratore deve dimostrare che il licenziamento è stato nullo o illecito.

🔹Casi di nullità del licenziamento:

  • Il licenziamento è nullo se il periodo di prova non è stato regolarmente pattuito nel contratto di lavoro.
  • Il licenziamento è nullo se è stato intimato durante una malattia o un infortunio del lavoratore.
  • Il licenziamento è nullo se è stato discriminatorio (ad esempio, basato su razza, sesso, religione, idee politiche, ecc.).

🔹Casi di illecito del licenziamento:

  • Il licenziamento è illecito se è stato revocato dal datore di lavoro e poi nuovamente intimato.
  • Il licenziamento è illecito se è stato ritorsivo, cioè se è stato intimato per punire il lavoratore per aver esercitato un suo diritto (ad esempio, il diritto di sciopero).
  • Il licenziamento è illecito se è stato abusivo, cioè se è stato intimato per un motivo illecito o inesistente.

🔹Onere della prova:

Spetta al lavoratore licenziato l’onere di provare in giudizio che il licenziamento è stato nullo o illecito.

Il datore di lavoro, invece, non ha l’obbligo di dimostrare la fondatezza del licenziamento.

 (Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Ordinanza n. 13514 del 15 maggio 2024)


LEGGI ANCHE:

Cassazione | Il delitto di minaccia: elementi costitutivi e configurabilità

Cassazione, la valutazione della credibilità del racconto del cittadino straniero

TORNA ALLE NOTIZIE

Servicematica

Nel corso degli anni SM - Servicematica ha ottenuto le certificazioni ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013.
Inoltre è anche Responsabile della protezione dei dati (RDP - DPO) secondo l'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679. SM - Servicematica offre la conservazione digitale con certificazione AGID (Agenzia per l'Italia Digitale).

Iso 27017
Iso 27018
Iso 9001
Iso 27001
Iso 27003
Agid
RDP DPO
CSA STAR Registry
PPPAS
Microsoft
Apple
vmvare
Linux
veeam
0
    Prodotti nel carrello
    Il tuo carrello è vuoto