La Cassazione, con la sentenza n. 5306 del 2024, ha chiarito che i dodici anni di anzianità richiesti per l’iscrizione all’albo speciale degli avvocati cassazionisti non includono il periodo in cui il richiedente ha svolto l’attività professionale come “avvocato stabilito”.
Le due figure professionali sono diverse:
- L’avvocato stabilito è un professionista che ha acquisito il titolo abilitante all’estero e che può esercitare la professione in Italia in via subordinata, avvalendosi della collaborazione di un avvocato italiano.
- L’avvocato cassazionista è un avvocato italiano che ha maturato una specifica esperienza e che può patrocinare le cause davanti alle Corti supreme.
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Il periodo di “integrazione” non conta come anzianità:
L’avvocato stabilito che ha esercitato in Italia per tre anni può chiedere l’iscrizione all’albo ordinario dopo aver superato un esame di idoneità. L’anzianità maturata come avvocato stabilito non è cumulabile con quella maturata come avvocato ordinario ai fini dell’iscrizione all’albo speciale.
La normativa italiana è in linea con il diritto europeo:
La direttiva 98/5/CE del Parlamento Europeo non impone agli Stati membri di equiparare l’anzianità di avvocato stabilito a quella di avvocato ordinario. Il legislatore italiano ha quindi la facoltà di stabilire regole specifiche per l’accesso alle Corti supreme, e la disciplina dettata per l’iscrizione all’albo speciale degli avvocati cassazionisti è conforme ai principi espressi dalla Corte di giustizia.
Articolo scritto da Rosa Colucci
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