La Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 38909 del 24 ottobre 2024, ha ribadito un principio fondamentale in tema di violenza sessuale: il dissenso della vittima può essere espresso implicitamente e non richiede una resistenza attiva. È sufficiente che vi sia una costrizione psicofisica tale da limitare la libertà di autodeterminazione sessuale, anche sfruttando lo stato di prostrazione della vittima.
Nel caso in esame, F.A. era stato inizialmente condannato dal Tribunale di Catanzaro per violenza sessuale nei confronti della moglie, con una pena di 2 anni, 2 mesi e 20 giorni. La donna aveva dichiarato di aver subito atti sessuali non consenzienti “per paura che il F. potesse ucciderla”, in un contesto caratterizzato da minacce, offese e umiliazioni reiterate. Tuttavia, la Corte d’Appello di Catanzaro aveva assolto l’imputato, ritenendo che il fatto non costituisse reato.
Il Procuratore generale ha quindi impugnato la decisione, sottolineando come l’approfittamento dello stato di paura della vittima costituisca una forma di costrizione rilevante ai fini del reato di violenza sessuale, secondo quanto previsto dall’art. 609-bis del codice penale. La Cassazione, accogliendo il ricorso, ha stabilito che il dissenso, implicito o esplicito, è elemento costitutivo della condotta tipica e che eventuali errori sul consenso rilevano come errore di fatto, con onere probatorio a carico dell’imputato.
La sentenza riafferma l’importanza della tutela della libertà sessuale, ampliando il riconoscimento delle forme di dissenso e costrizione psicologica come elementi fondanti del reato.
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