Con l’ordinanza n. 13628 del 16 maggio 2024, la Corte di Cassazione ha affrontato la questione dell’impugnazione del lodo arbitrale irrituale, chiarendo i limiti del sindacato di legittimità in materia.
Cos’è l’arbitrato irrituale:
L’arbitrato irrituale si configura come metodo alternativo di risoluzione delle controversie contrattuali, che prevede la devoluzione ad arbitri terzi del compito di trovare una soluzione amichevole, conciliativa o transattiva tra le parti in conflitto.
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Natura e impugnazione del lodo:
La decisione degli arbitri, definita lodo arbitrale irrituale, assume natura negoziale, impegnando le parti a considerarla come espressione della propria volontà. In ragione di ciò, il lodo può essere impugnato ai sensi dell’art. 808 ter c.p.c., che disciplina i motivi di impugnazione specifici dei lodi arbitrali.
Contestazione sull’oggetto della controversia:
Nel caso in cui la contestazione riguardi l’oggetto stesso della controversia deferita agli arbitri, il vizio denunciato si traduce in una questione di interpretazione della volontà dei mandanti. Tale questione viene risolta, analogamente a quanto avviene in ogni altra ipotesi di interpretazione della volontà negoziale, con un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito.
Insindacabilità del giudizio di merito:
L’apprezzamento del giudice di merito in materia di interpretazione della volontà negoziale è insindacabile in sede di legittimità, a patto che sia condotto nel rispetto dei criteri di ermeneutica contrattuale e correttamente motivato. La Suprema Corte, infatti, non può sindacare l’interpretazione fornita dal giudice di merito, se essa risulta coerente con gli elementi testuali e contestuali del negozio e sorretta da un’adeguata motivazione.
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