Il Tribunale dà ragione alla donna caduta e condanna la società di gestione
Ciascuno è responsabile delle cose che ha in custodia, salvo il caso fortuito (art. 2051, Codice Civile).Questa sentenza si pone sulla scia delle pronunce precedenti, che in merito sono tutte concordi: si devono portare prove documentali. E ciò vale per entrambe le parti: l’attore deve dimostrare il nesso di causalità tra gestione della cosa e danno. Il danneggiante deve dimostrare che il danno è imputabile al caso fortuito, a terzi o al fatto del danneggiato.
La caduta in aeroporto e la responsabilità della società di gestione dell’aeroporto
Succede che il Tribunale di Civitavecchia si pronunci in merito ad una vicenda che vede contrapposti una passeggera aerea e la società di gestione dell’aeroporto di Roma Fiumicino.
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LA VICENDA
Per imbarcarsi sul volo per Dubai, una donna deve attraversare un’area dell’aeroporto munita di tapis roulant. Nel farlo, dopo aver pestato una busta trasparente di un compact disk che si trova sullo stesso congegno, cade rovinosamente a terra. A seguito del sinistro, la passeggera riporta danni agli arti inferiori, anche permanenti.
A questo punto, la stessa donna chiede al Tribunale di Civitavecchia la condanna della società aeroportuale al risarcimento del danno, in quanto custode del tapis roulant (art. 2051 codice civile).
LA SENTENZA
A seguito dell’istruttoria, costituita da testimonianze e consulenza tecnica, il Giudice accoglie la domanda dell’attrice. Infatti, è stato dimostrato il nesso di causalità tra la gestione del tapis roulant (cosa in custodia) ed i danni occorsi alla passeggera, oltre che alla mancanza della prova del caso fortuito. Quindi, per il Giudicante, la società poteva esibire prove atte a dimostrare che si era adoperata per evitare il danno (ad es. i turni di pulizie e controllo del tapis roulant etc), mentre si è limitata a riferire che la presenza della busta era da ricondurre ad uno “sfortunato evento”, il che interrompe il nesso di causalità.
Non è tutto: la società non ha nemmeno dimostrato che sul luogo del sinistro era presente personale pronto a prestare immediati soccorsi alla danneggiata. Ora, data la natura intrinsecamente pericolosa del tapis roulant, solo comportamenti particolari possono sollevare il custode da proprie responsabilità.
Dunque, il Giudicante, nell’accogliere la domanda dell’attrice, applica principi elaborati da consolidata giurisprudenza ed evidenzia l’importanza dell’onere della prova in giudizio. Onere che ricade su entrambe le parti, per rafforzare le proprie pretese processuali. Perciò, se l’allusione generica ad uno “sfortunato evento” non costituisce alcuna prova, assumono rilevanza gli elementi che mettono in evidenza in materia univoca il nesso di causalità custodia della cosa- danni biologici patiti, avvalorando la tesi dall’attrice.
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