Il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con la sentenza n. 359 del 7 ottobre 2024, ha ribadito il principio secondo cui un avvocato sospeso dall’albo, a seguito di un provvedimento esecutivo, non può proporre ricorso in proprio contro una sanzione disciplinare. In particolare, l’impugnazione deve essere necessariamente proposta tramite un avvocato iscritto all’albo delle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale.
Nel caso in esame, un avvocato, sospeso dalla professione per una sanzione disciplinare divenuta definitiva, aveva deciso di ricorrere al CNF senza l’assistenza di un collega legale. Tuttavia, il CNF ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per “difetto di jus postulandi”, in quanto, al momento della proposizione del ricorso, l’avvocato non aveva più il diritto di agire autonomamente in giudizio a causa della sua sospensione.
La decisione del CNF conferma l’importanza di seguire le procedure corrette nel ricorso contro le sanzioni disciplinari, evidenziando che un avvocato sospeso dalla professione non può agire personalmente, ma è obbligato a farsi assistere da un legale abilitato.
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