6 Settembre 2021

Avvocati: sul sito web no alla pubblicità ingannevole

Avvocati: sul sito web no alla pubblicità ingannevole

Usare sul proprio sito il termine “gratuito” viola dovere e decoro della professione

Il Cnf, con la sentenza n. 75/ 2021 rinvia un Avvocato del Foro di Padova al Consiglio distrettuale, che inizialmente aveva archiviato il procedimento a suo carico, per violazione del codice deontologico. Alla base della sentenza, la presenza, sul sito della professionista in questione, di pubblicità concernente prezzi irrisori per le proprie prestazioni e ricorso a pubblicità comparativa. Infatti, secondo i giudici, il messaggio trasmesso è -al contempo- ingannevole e lesivo della dignità e del decoro dell’Avvocatura.

Avvocati: si può procedere a livello disciplinare anche sulla base di denuncia anonima

Succede che il Consiglio dell’Ordine degli avvocati (COA) di Padova ricorra contro un provvedimento del Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto con cui si dispone l’archiviazione di un procedimento a carico di una professionista iscritta. Alla base del ricorso, la segnalazione anonima di un cittadino relativa l’esistenza di un sito internet con cui la professionista reclamizza la sua attività facendo leva su prezzi bassi per le sue prestazioni, gratuità di primi appuntamenti, riscossione dei compensi solo a fine incarico e tariffe irrisorie.

 

 

A questo punto, il Consiglio archivia il procedimento: quanto pubblicato sul sito non è ingannevole e -nel complesso- la pubblicità si rivela conforme all’art. 10 della legge n. 247/2012. Quindi, il COA di Padova ricorre al Cnf sostenendo che: non è rilevante che l’esponente sia anonimo; con la sua condotta, l’Avvocato viola artt.17 e 35 del Codice Deontologico. In effetti, secondo il COA, tale pubblicità introduce prezzi inferiori alle tariffe minime e, per il linguaggio utilizzato, si potrebbe essere indotti a credere che le prestazioni sono ad un prezzo di favore -o addirittura gratuite-.

Così, il Cnf accoglie il ricorso: innanzitutto, la possibilità di procedere a livello disciplinare non riguarda l’anonimato della denuncia. In secondo luogo, nel caso in esame c’è concreta violazione degli articoli 17 e 35 del Codice Deontologico. In effetti, per gli iscritti all’albo, come già palesato in precedenza dal Cnf, vige il “divieto di adoperare forme di “pubblicità” professionale comparativa ed autocelebrativa e di offrire prestazioni professionali a compensi infimi o a forfait (…). In ultimo, nella cornice di ciò che non è permesso ai professionisti Avvocati, c’è l’utilizzo di termini quali “gratuito” in riferimento a pubblicità sulle loro prestazioni.

 

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